DOMANDA

Il Comune è Comune Capofila dell’Ambito Territoriale n per la gestione dei servizi sociali , in attuazione della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/00. Nell’Ufficio Unico del Piano di Zona prestano servizio dipendenti distaccati a tempo parziale sia del Comune capofila che degli enti aderenti alla convenzione.

Ai predetti dipendenti si intende riconoscere forme di incentivazione economica.

L’art. 14 del CCNL 2004, al comma 7 prevede che la disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e servizi in convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/00 ponendo i relativi oneri a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell’ente di appartenenza.

Gli enti convenzionati compartecipano e quindi trasferiscono all’ente capofila risorse per il funzionamento dell’Ufficio del PdZ che confluiscono nel FUA.

Nel caso di specie le predette risorse che provengono dagli enti convenzionati possono incrementare il fondo 2015 del Comune capofila parte variabile art. 15 comma 1, lett. d) CCNL 1999?

La contrattazione decentrata del Comune capofila può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale anche di altri enti convenzionati applicando la disciplina dell’art.17 del CCNL 1999 utilizzando le risorse secondo l’art. 31 stesso contratto?

Se le risorse per il funzionamento dell’Ufficio di PdZ sono trasferite al Comune Capofila come va applicato l’art.14 co. 7 del CCNL 2004 ai dipendenti di altri enti in distacco?

Quale potrebbe essere il percorso coerente con la sopra richiamata normativa?

I dipendenti in distacco possono essere autorizzati a svolgere lavoro straordinario? A quale limite fondo straordinario sono soggetti?

RISPOSTA

1) nel fondo possono essere inserite ex articolo 15 comma 1 lettera d) le risorse trasferite dalle singole amministrazioni;

2) gli altri enti trasmettono al comune capofila queste risorse e la contrattazione decentrata del comune capofila ripartisce tali risorse;

3) suggerisco che nella convenzione si dettino le regole operative ed i criteri per la ripartizione degli oneri stessi tra i vari comuni;

4) anche per il lavoro straordinario si può utilizzare lo stesso meccanismo, per cui i singoli comuni possono trasferire risorse a questo fine traendole dal fondo per lo straordinario. AI dipendenti si applicano gli stessi vincoli individuali previsti dalla contrattazione come tetto individuale