DOMANDA
Un dipendente è stato colpito per 15 giorni da una misura restrittiva della libertà personale
L’art. 5 del CCNL 11.04.2008 al primo comma prevede l’obbligatorietà della sospensione e della privazione della stipendio, al comma 7 disciplina la corresponsione di un indennità pari al 50% etc…
Non capisco come mi devo comportare.
Devo riconoscergli l’indennità pari al 50% o no ?
RISPOSTA
Nel caso di misura restrittiva della libertà personale il dipendente deve essere sospeso per il periodo. In tale periodo gli sarà corrisposta una indennità pari al 50% del trattamento economico in godimento a titolo di assegno alimentare.