DOMANDA

Un dipendente è stato colpito per 15 giorni da una misura restrittiva della libertà personale

L’art. 5 del CCNL 11.04.2008 al primo comma prevede l’obbligatorietà della sospensione e della privazione della stipendio,  al comma 7 disciplina la corresponsione di un indennità pari al 50% etc…

Non capisco come mi devo comportare.

Devo riconoscergli l’indennità pari al 50% o no ?

RISPOSTA

Nel caso di misura restrittiva della libertà personale il dipendente deve essere sospeso per il periodo. In tale periodo gli sarà corrisposta una indennità pari al 50% del trattamento economico in godimento a titolo di assegno alimentare.