DOMANDA

l’Unione dei Comuni della Trexenta, in vista della imminente approvazione del disegno di legge di riordino delle autonomie locali della Sardegna, nonchè in prossimità della obbligatorietà, per i comuni facenti parte, circa la gestione associata delle nove funzioni fondamentali, intende, dopo aver proceduto ai sensi dell’art. 4 del regolamento per l’accesso ed il funzionamento degli uffici e servizi, alla creazione di una macro area da affidare alla responsabilità di un Dirigente, affidare l’incarico a tempo determinato.

Considerato che l’Unione, attualmente, non dispone della gestibilità della pianta organica, se non per operazioni in uscita, si stava pensando di procedere mediante un incarico ex art. 110, comma 2, TUEL.

In merito a questa eventualità, Le chiedo cortesemente quali siano gli adempimenti nonchè i limiti, sotto tutti gli aspetti, che l’Ente scrivente nel caso dovrà rispettare.

 

RISPOSTA

Le assunzioni ex articolo 110 TUEL possono essere effettuate ai sensi del comma 1 per coprire posti vacanti in dotazione organica ed a condizione che vi sia la previsione statutaria. A parte le motivazioni, l’ente deve essere in possesso dei requisiti per potere dare corso alle assunzioni. La spesa per le assunzioni ex articolo 110 comma 1 non entrano nel tetto di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato, ma entrano nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili (quello del 2009) e nel tetto di spesa del personale. Le amministrazioni comunali possono cedere all’unione dei comuni spazi di tetto di spesa del personale e/o di tetto di spesa per le assunzioni flessibili da essi non utilizzati.