DOMANDA
E’ possibile:
– assumere il personale in sovrannumero delle province nel limite del 60% del costo dei cessati nel 2014, del 60% del 2013 e del 40% del 2012;
– la restante percentuale (del 40%, 40% e 60%) può essere anche destinata alle assunzioni di detto personale?
– per l’assunzione di detto personale non vi è l’obbligo di rispettare il comma 557, at. 1 L 296/2006, quindi si può sperare la media del triennio precedente?
– per queste assunzioni bisogna fare un bando di concorso dedicato e quindi inserimento nel PTF, giusto?
RISPOSTA
Nell’ordine dei quesiti
1) per le assunzioni 2015 potete utilizzare il 60% delle cessazioni 2014, il 60% delle cessazioni 2013 (ove già non utilizzate) ed il 40% delle cessazioni 2012 (ove già non utilizzate). Tali percentuali salgono per le cessazioni 2013 e 2014 negli enti cd virtuosi;
2) per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta si possono utilizzare le quote residue dei risparmi derivanti dalle cessazioni 2013 e 2014 (quindi il residuo 40%);
3) utilizzando questi residui si può superare il tetto di spesa del personale (cioè la media del triennio 2011/2013);
4) occorre attendere le indicazioni della FFPP su come assumere il personale in sovrannumero delle province, una volta che tali amministrazioni abbiano proceduto in questa direzione.