DOMANDA

In un Comune dove sto facendo una sostituzione, il Sindaco mi ha chiesto di verificare se è possibile prorogare il contratto a tempo determinato di un “vigile stagionale” in scadenza il 15 agosto. Il contratto era stato stipulato prima dell’entrata in vigore del D.L. 78/2015 e la sua durata è pari a tre mesi.

Premesso che per sfruttare eventualmente la nuova formulazione dell’art. 5 dela D.L. 78/2015 è necessario attendere la sua entrata in vigore (il giorno dopo la pubblicazione sulla G.U. della legge di conversione, cosa ancora non avvenuta), mi rimane il dubbio interpretativo sul corretto significato del comma 6 del novellato art. 5, di cui riporto l’estratto:

6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili.

Il mio dubbio riguarda se l’attributo “non prorogabili” sia riferito alla durata complessiva o, tout court, alla possibilità di stipulare proroghe.

In altre parole: nel caso di specie, posso prorogare il contratto del “vigile stagionale” a tempo determinato ormai in scadenza di altri due mesi (cioè fino a concorrenza della durata complessiva di 5 mesi nell’anno solare) o devo ritenere preclusa qualsiasi proroga?

Nei lavori parlamentari non sono riuscito a trovare alcun riferimento che possa supportare l’una o l’altra interpretazione.

RISPOSTA

La formulazione normativa è ambigua. Il riferimento sembra andare al divieto di superate i 5 mesi complessivi, al di là delle eventuale proroga. In questa direzione va il riferimento al fatto che si parla di “periodi”. Si tratta di una lettura personale, stante la mancanza di punti di riferimento.