DOMANDA
L’art. 24 del TUPI, co.1-bis., come modificato dalla Brunetta, stabilisce che “Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianita’ e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensivita’.” e tale disposizione è riportata dal nostro CCDI.
Nella costituzione del fondo abbiamo sempre calcolato la retribuzione di risultato, nella misura del 30% di quella di posizione, escludendo gli altri emolumenti che, nel caso nostro, sono rappresentati dal solo stipendio tabellare.
Poiché la differenza non è da poco, è legittimo includere anche lo stipendio tabellare nella retribuzione di risultato ?
RISPOSTA
La previsione della legge cd Brunetta sarà, per esplicita indicazione della Funzione Pubblica, vincolante dalla stipula del nuovo contratto nazionale.
Il contratto nazionale prevede che alla retribuzione di risultato dei dirigenti debba essere destinato almeno il 15% del fondo dei dirigenti; spetta alla contrattazione decentrata stabilire se (sempre nell’ambito delle risorse del fondo) aumentare la quota destinata alla retribuzione di risultato. Se il vostro contratto decentrato ha previsto che la indennità di risultato debba essere il 30%, come tetto massimo ovviamente, di quella di posizione, dovete dare applicazione a questa previsione in quanto le indicazioni della legge cd Brunetta non sono ancora applicabili.