IL DL N. 69/2013, DECRETO PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA, E I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Di Arturo Bianco
Con le previsioni dell’articolo 28 del DL n. 69/2013 sono state dettate ulteriori misure che spingono le amministrazioni pubbliche nella direzione di dedicare la massima attenzione ai procedimenti amministrativi ed alle sue conclusioni. E’ questa una vera e propria priorità per il legislatore sia perché il superamento dei termini di conclusione dei procedimenti è un segnale di inefficienza della macchina burocratica, sia perché è molto spesso un indicatore di possibili fenomeni di anomalia, se non di vera e propria corruzione.
Le disposizioni sono contenute soprattutto nella legge n. 241/1990, nella legge n. 190/2012 (anticorruzione), nel DLgs n. 33/2013 (trasparenza) e nel DLgs n. 82/2005 (codice digitale).
I PRINCIPI GENERALI
L’articolo 2 della legge n. 241/1990 stabilisce l’obbligo della conclusione di tutti i procedimenti amministrativi con uno specifico provvedimento, sia che nascano da istanze di parte sia che nascano da iniziative assunte d’ufficio. La legge n. 190/2012 ha previsto che si possa dare corso ad una conclusione in forma semplificata nel caso di procedimenti che sono caratterizzati da “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda”.
IL TERMINE DI CONCLUSIONE
Il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi è fissato di norma in 30 giorni. Nel caso in cui la norma prevede un termine specifico, esso deve essere considerato prevalente. Le amministrazioni hanno la possibilità, con una specifica previsione regolamentare, di adottare un termine diverso. Tali termini devono essere fissati entro i 90 giorni successivi all’apertura degli stessi. Si può superare con una disposizione regolamentare tale termine, ma comunque entro il tetto massimo di 180 giorni, fatte salve le eccezioni previste dal legislatore (e che non riguardano gli enti locali), per una delle seguenti ragioni: “sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento”. Quindi, le amministrazioni hanno una significativa autonomia, ma essa deve essere esercitata sulla base di una specifica motivazione.
Viene precisato inoltre che i termini decorrono dalla data di presentazione della domanda (per i procedimenti ad istanza di parte) e dall’inizio (per quelli avviati d’ufficio).
Di grande rilievo la previsione per cui il termine può essere sospeso per un periodo massimo di 30 giorni nel caso in cui l’ente necessita della “acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”. Quindi una sola interruzione, al massimo, e la necessità per le PA di limitare fortemente la richiesta di informazioni/certificazioni/attestazioni: occorre dimostrare che tali informazioni non possano essere acquisite dall’ente in altro modo, anche presso amministrazioni diverse.
LA SOSTITUZIONE
Assume uno straordinario rilievo la disposizione per cui tutte le PA devono necessariamente individuare un dirigente chiamato a sostituire quello che non ha concluso il procedimento amministrativo entro i termini massimi. In via interpretativa si sostiene che tale meccanismo operi esclusivamente per i procedimenti ad istanza di parte. L’ente individua tale figura o tali figure; nel caso in cui il responsabile non è stato individuato le sue attribuzioni sono assegnate negli enti locali al segretario. Questo intervento deve essere attivato necessariamente e direttamente da parte del privato. All’uopo deve presentare una specifica istanza. Il responsabile sostitutivo ha la metà del tempo fissato dall’ordinamento per la conclusione dei procedimenti stessi. Egli provvede o direttamente o tramite gli uffici o addirittura tramite la nomina di un commissario ad acta.
Spetta a questo soggetto la comunicazione entro il 30 gennaio di ogni anno dei procedimenti che non si sono conclusi entro i termini.
Il nominativo del soggetto responsabile della sostituzione deve essere indicato sul sito internet dell’ente, unitamente alle modalità attraverso cui il suo intervento può essere attivato. Egli diventa responsabile in solido con il dirigente inadempiente nel caso in cui non dia in modo tempestivo corso alle comunicazioni dei responsabili inadempienti.
LE SANZIONI
Il legislatore ha stabilito che debbano essere trasmesse immediatamente alla Corte dei Conti tutte le sentenze con cui sono accolti i ricorsi contro il silenzio inadempimento da parte delle PA. La Corte dei Conti deve in questo caso essere individuata nella Procura, il che rende evidenti le ragioni dalla disposizione: consentire l’avvio della eventuale azione di responsabilità.
Il mancato rispetto dei termini, nonché la mancata adozione dei provvedimenti finali, impone all’OIV o al nucleo di valutazione di tenere conto negativamente di tale elemento nella verifica finalizzata alla erogazione della indennità di risultato. Ed ancora in questi casi matura responsabilità amministrativa e/o contabile.
Da sottolineare che, nei procedimenti ad istanza di parte che si sono conclusi in ritardo, occorre indicare tanto il termine di conclusione previsto dall’ordinamento quanto quello “effettivamente impiegato”.
Le amministrazioni devono provvedere al pagamento del risarcimento dei danni nei casi di “inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
IL PAGAMENTO DI UN INDENNIZZO PER IL RITARDO
L’articolo 28 del DL n. 69/2013 ha disposto l’obbligo del pagamento di un indennizzo da parte delle PA in tutti i casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Tale principio si applica anche nel caso di procedimento in cui sono coinvolte più amministrazioni; in tal caso esso matura in carico alla amministrazione che è responsabile dello stesso.
Questo obbligo matura per i procedimenti ad istanza di parte, quindi sono esclusi quelli avviati d’ufficio, ma non per quelli in cui il “silenzio è qualificato” né per i concorsi pubblici. Ovviamente esso è riferito esclusivamente i casi in cui il silenzio produce effetti di rigetto sulla domanda presentata.
La misura di tale indennizzo è fissata in 30 euro al giorno per un massimo di 2.000 euro.
Per l’attivazione di questo istituto è previsto l’onere da parte dei soggetti interessati di richiedere l’attivazione dell’intervento sostitutivo. E’ fissato il termine imperativo di 20 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento stesso. Contro il mancato rispetto di questa previsione, così come contro la violazione da parte del responsabile sostitutivo del termine per la conclusione del procedimento amministrativo il rimedio è dato alla attivazione del TAR sulla base delle previsioni dettate dal codice del processo amministrativo. Tali richieste possono essere avanzate anche in modo congiunto. Sono previste agevolazioni in termini di riduzione del contributo unificato. Anche per queste sentenze, nel caso di condanna della PA, sussiste l’obbligo di informazione nei confronti della procura della Corte dei Conti.
Questo indennizzo deve essere non considerato nell’ambito delle eventuali condanne al risarcimento dei danni.
Tutte le informazioni sull’esercizio del diritto all’indennizzo, ivi comprese quelle sul responsabile sostitutivo, vanno inserite nella comunicazione di avvio del procedimento. Analogo obbligo occorre rispettare per la pubblicazione sul sito internet.
In via sperimentale queste disposizioni si applicano per i 18 mesi solamente “ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore”.
LA PUBBLICITA’
Sul sito internet devono essere pubblicati tutti i procedimenti amministrativi. Per ognuno di essi vanno indicati anche il responsabile e le altre informazioni essenziali. Deve essere inoltre pubblicato anche l’esito del monitoraggio dei termini di conclusione.
Occorre inoltre pubblicare anche la modulistica necessaria per i procedimenti avviati ad istanza di parte. Il mancato rispetto di questa previsione determina la necessità della irrogazione della sanzione del divieto di richiedere la stessa.
L’OBBLIGO DI ASTENSIONE
Sulla base delle modifiche introdotte dalla legge n. 190/2012 alla legge sul procedimento amministrativo (la legge n. 241/1990) è stato significativamente ampliato l’obbligo di astensione. In primo luogo, tale vincolo è stato esteso, ovviamente oltre ai dirigenti/responsabili, ai responsabili di procedimento ed ai soggetti che sono chiamati a dare pareri tecnici, anche di natura endoprocedimentale. In secondo luogo si stabilisce che tale divieto maturi anche nel caso di conflitto potenziale. La violazione di queste disposizioni determina una violazione di legge e quindi mette a repentaglio la legittimità dell’atto finale.
Sulla base delle previsioni del DPR n. 62/2013, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, matura l’obbligo di astensione anche nei casi di rapporti consolidati, di quelli di inimicizia ed in tutte le ipotesi in cui vi siano gravi ragioni di convenienza. Tale divieto matura nella forma della segnalazione al dirigente, che decide sulla eventuale prosecuzione dell’attività. La sua violazione determina conseguenze disciplinari sul dipendente che non ha segnalato la sua condizione.
LE ALTRE DISPOSIZIONI
Tra le altre disposizioni del DL n. 69/2013 si segnala in primo luogo la liberalizzazione dell’accesso ad internet tramite rete wifi. In particolare, non viene più chiesta la identificazione personale del soggetto utilizzatore. Ed ancora, si deve segnalare la messa a disposizione di risorse per il pagamento dei debiti accumulati dai comuni dissestati con le imprese private.
Si devono inoltre ricordare le misure per il potenziamento dell’Agenda digitale Italiana, tra cui è compresa la istituzione della specifica Agenzia, nonché di una cabina di regia a livello di governo nazionale. In tale ambito occorre evidenziare anche la definizione di regole per la formazione delle piattaforme per gli acquisti in modalità telematiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni Ed ancora le iniziative per rafforzare la diffusione del domicilio digitale, nonché per la attivazione del fascicolo sanitario elettronico e la previsione di un sistema pubblico per la gestione della identità digitale dei cittadini e delle imprese.
Occorre ricordare gli interventi per lo sblocco dei cantieri delle PA e per il finanziamento di un fondo per gli investimenti dei piccoli comuni. Ed ancora la disposizione per l’anticipazione di una parte dei pagamenti all’atto della assegnazione di un’opera pubblica.
Sono introdotte, sul versante della semplificazioni amministrative, misure di deroga alle distanze minime tra i fabbricati, nonché si dettano misure di semplificazione alternative alla segnalazione certificata di inizio attività ed alla comunicazione dell’avvio della stessa. Ed ancora eliminazione della autorizzazioni per la vendita diretta di propri prodotti da parte degli agricoltori nelle fiere. Sono state previste forme di semplificazione per i DURC. Ed ancora misure di snellimento per l’acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati in Italia. E’ stato disposto l’invio in forma telematica dei certificati di interruzione delle gravidanze, di parto e di data presunta dello stesso. E’ stata introdotta la sperimentazione delle zone a burocrazia zero. E’ stato abrogato il certificato di sana e robusta costituzione ed è stato semplificato il rilascio dei certificati medici necessari per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche.
Si deve infine ricordare che è stata disposta la non applicazione della sanzione della inconferibilità per gli incarichi di sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti in cui le elezioni sono state svolte prima dell’entrata in vigore del DLgs n. 39/2013. Ed ancora che non danno luogo ad incompatibilità gli incarichi ed i contratti conclusi prima della entrata in vigore dello stesso provvedimento. E che sono state definite misure per i comuni che hanno avviato le procedure di riequilibrio di cui al DL n. 174/2012.