L’ADOZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E’, ALLA LUCE DELLE PREVISIONI DETTATE DAL CCNL 1.4.1999, OGGETTO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA E DI EVENTUALE CONCERTAZIONE CON I SOGGETTI SINDACALI.

A PARERE DI CHI SCRIVE, TALE DISPOSIZIONE E’ STATA SOSTANZIALMENTE DISAPPLICATA DAL D.LGS N. 150/2009, CD LEGGE BRUNETTA: IN QUESTO SENSO SI VEDANO LE INDICAZIONI DATE DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CON LA CIRCOLARE N. 7/2010, PER CUI E’ SUFFICIENTE LA INFORMAZIONE ANCHE SUCCESSIVA. COMUNQUE SU QUESTO PUNTO L’ENTE PUO’ DECIDERE IN SENSO DIVERSO PER VALUTAZIONI DI OPPORTUNITA’ NELLE RELAZIONI SINDACALI

 

Articolo a – Mobilità interna.

 

  1. Per mobilità interna si intende il cambiamento del lavoro svolto, l’eventuale modifica del profilo professionale e/o l’assegnazione ad altra area.

 

  1. La mobilità interna, come previsto dalla vigente disciplina contrattuale, va attuata secondo i criteri indicati nel presente Regolamento.

 

  1. La mobilità interna deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  2. a) razionalizzazione dell’impiego del personale;
  3. b) riorganizzazione dei servizi;
  4. c) copertura dei posti vacanti;
  5. d) inidoneità fisica del dipendente al posto ricoperto;
  6. e) perseguimento di specifici programmi e/o progetti dell’Organo Politico.

 

Articolo b – Mobilità interna volontaria e mobilità obbligatoria.

 

  1. La mobilità è volontaria quando, avendo l’amministrazione deciso di coprire un posto con personale interno, vi sono uno o più dipendenti interni disponibili volontariamente a coprire quel posto.

 

  1. La mobilità è obbligatoria allorché, dovendosi comunque coprire un posto e non essendovi candidati interni volontari, si assegna comunque il posto ad un dipendente.

 

Articolo c – Mobilità interna definitiva.

 

  1. Alla mobilità interna a carattere definitivo all’interno della stessa area e tra le diverse Aree provvede, sentiti i Responsabili delle Aree, il Segretario ovvero, se nominato, il Direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti al precedente articolo. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle Rappresentanze Sindacali e alla Giunta Municipale. I provvedimenti sono altresì comunicati al Servizio Personale e Finanziario per i conseguenti adempimenti del quadro di assegnazione del personale in servizio.

 

  1. Le procedure si avviano con lo svolgimento della mobilità volontaria, per cui viene data pubblicità alla volontà dell’ente e viene fissato il termine per la presentazione delle domande. Nell’avviso sono indicati anche i criteri di selezione delle domande presentate. Nel caso di esperimento negativo, vuoi per carenza di domande vuoi per giudizio non positivo, l’ente provvede con proprio provvedimento.

 

Articolo d – Mobilità interna temporanea.

 

  1. Alla mobilità interna temporanea, tra diverse Aree, provvede sempre il Segretario Comunale ovvero, se nominato, il Direttore Generale, sentiti i Responsabili delle Aree interessate.

 

  1. Alla mobilità interna temporanea tra diversi Servizi della stessa Area, provvede con propria determinazione, il Responsabile dell’Area.

 

  1. Dei provvedimenti di cui ai commi precedenti viene data informazione alla R.S.U. nonché al Servizio Personale e , per quelli di cui al comma 2, al Segretario Comunale.

 

  1. La mobilità di cui al presente articolo può essere attivata per far fronte a eccezionali carichi di lavoro, o alla straordinarietà di particolari adempimenti.