La sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 23 487 del 15 novembre ha chiarito che anche il personale assunto a tempo determinato ha diritto a percepire la indennità di produttività se ha partecipato alla realizzazione degli obiettivi.
Occorre in premessa ricordare che la Direttiva comunitaria del Consiglio del 28 giugno 1999, 1999/70/CE e l’articolo 6 del DLgs n. 368/2001 hanno stabilito il principio della “non discriminazione” del personale a tempo determinato rispetto a quello assunto a tempo indeterminato. Nella stessa direzione vanno anche le previsioni dettate dai CCNL del personale degli enti locali.

La condizione che rende possibile la erogazione di tale compenso è che vi sia un “sinallagma fondato sulla qualità del rendimento e dell’apporto nel tempo del lavoratore”: da qui la conseguenza che al dipendente a tempo determinato non può essere erogata la indennità di produttività se, in considerazione della beve durata del rapporto di lavoro con l’ente, non ha concorso in modo apprezzabile al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Ovviamente, anche per il personale a tempo determinato si applicano le stesse regole dettate per quello a tempo indeterminato, quindi occorrono la preventiva assegnazione di obiettivi, l’attestazione del loro raggiungimento e la valutazione dell’apporto personale.

Si deve ricordare che al personale a tempo determinato degli enti locali non si applicano le disposizioni contrattuali che disciplinano la concessione di permessi.