Le amministrazioni locali possono utilizzare le capacità di assunzione del 2015 e del 2016 attraverso l’inserimento nei propri organici del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.
Questo vincolo conosce le seguenti eccezioni:

  1. copertura della quota d’obbligo;
  2. personale in possesso di specifici attestati professionali, in particolare per i servizi educativi e scolastici, che non è presente negli enti di area vasta;
  3. aumento del part time (si discute se tale possibilità sia prevista nel caso di trasformazione a tempo pieno);
  4. utilizzazione articolo 110 DLgs n. 267/2000 per dirigenti e/o responsabili e/o elevate specializzazioni;
  5. utilizzazione dei resti non utilizzati derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente (ex DL n. 78/2015, circolare Funzione Pubblica e Affari Regionali n. 1/2015 e deliberazione sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015). Si discute se tale possibilità sia subordinata alla adozione del programma del fabbisogno del personale (Corte dei Conti sezione di controllo della Campania) o se tale vincolo non sussista (Corti dei Conti sezioni di controllo della Lombardia e della Puglia).