Nell’attesa della radicale riforma della incentivazione dei tecnici per lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione di opere pubbliche è necessario ricordare che la erogazione di questi compensi è subordinata alla adozione di un regolamento da parte dell’ente, regolamento che deve essere adeguato ai principi dettati dalla riforma contenuta nel DL n. 90/2014. L’adozione di questo regolamento è in particolare necessaria per la erogazione dei compensi relativi alle attività che sono state svolte a partire dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni, cioè dalla estate del 2014.

Vi è un netto contrasto interpretativo tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sulla possibilità di erogare compensi ai tecnici dipendenti dell’ente nel caso di progettazione effettuata da soggetti esterni. Sulla materia si sono pronunciati in particolare in senso negativo la sezione di controllo della Corte dei Conti del Piemonte ed in senso positivo la sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia.

In senso positivo, quindi sulla possibilità di erogare compensi al RUP ed ai suoi collaboratori, al direttore dei lavori, al collaudatore ed al responsabile della sicurezza, anche se la progettazione è stata effettuata all’esterno, si esprime di recente il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 123 del 4 marzo 2016.

Leggiamo testualmente nel parere che “presupposto indefettibile ai fini della erogazione dell’incentivo in esame, dunque, risulta essere l’effettivo espletamento, in tutto o in parte, di una o più attività afferenti alla gestione degli appalti pubblici e non anche il necessario svolgimento, all’interno dell’ente, dell’attività di progettazione, con conseguente legittimità del riconoscimento dell’emolumento anche in ipotesi di affidamento della progettazione all’esterno (purché si remuneri solo l’attività di supporto a quest’ultima, ove effettivamente svolta dai dipendenti dell’ente)”.