I diritti di rogito spettano ai vicesegretari non dirigenti a prescindere dall’inquadramento del segretario nella fascia A, B o C. In questa direzione va il parere della sezione di controllo della Corte dei Conti delle Marche n. 90 del 21 aprile. Il risultato può essere paradossale, visto che nello stesso ente il vicesegretario che sostituisce il segretario può percepire questi compensi ed il segretario no.

Ecco i punti nodali:

  • “le modifiche introdotte dal D.L. 90/2014 non hanno riguardato gli emolumenti percepiti dai vice segretari comunali”. Per questi soggetti il diritto alla percezione dei diritti di rogito non deriva da fonti di legge, ma dalle scelte contrattuali. Per i vice segretari non dirigenti la disciplina è contenuta nell’articolo 11 del CCNL 9.5.2006; mentre per quelli che sono inquadrati come dirigenti dalla disciplina è contenuta nell’articolo 25 del CCNL 22.2.2006;
  • il dettato normativo “ha inciso – con un intervento parzialmente abrogativo e modificativo – sul solo regime dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali tralasciando del tutto i compensi dovuti al personale del comparto che ricopre l’incarico di vice segretario. i diritti di rogito dovuti a questi ultimi (nda ai vicesegretari non dirigenti) continuano ad essere dovuti in forza di specifiche norme contrattuali mai abrogate e tutt’ora vigenti che continuano ad esplicare i propri effetti in favore del personale che è destinatario, in base all’ordinamento interno di ciascun ente, dell’incarico di vice segretario;
  • “non può ipotizzarsi alcun effetto abrogativo implicito a danno del personale del comparto da parte di una norma (nda quella che modifica la disciplina dei diritti di rogito dei segretari) che si rivolge espressamente ad una specifica categoria di lavoratori (segretari comunali e provinciali) prevedendo, peraltro, anche una disciplina derogatoria per alcune fattispecie particolari”;
  • “la logica della deroga operata dal Legislatore è quella di realizzare un contemperamento degli interessi avendo ritenuto l’interesse dell’ente ad appropriarsi delle risorse precedentemente devolute al segretario comunale recessivo rispetto alla tutela della condizione economica dei segretari appartenenti alla fascia retributiva più bassa”;
  • “il personale del comparto gode di un trattamento economico a sua volta inferiore a quello del segretario di fascia C”, il che dovrebbe essere la legittimazione sostanziale alla fruizione di questi compensi.