LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE STABILITA’ 2016 (LEGGE N. 208/2015) IN MATERIA DI PERSONALE
Di Arturo Bianco
Le norme per il personale contenute nella legge di stabilità introducono restrizioni e limitazioni sia per le assunzioni, che per le dotazioni organiche, che per la contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Si muovono cioè in una direzione nettamente diversa rispetto agli effetti che il provvedimento determina sulla gestione finanziaria, con l’apertura di qualche margine aggiuntivo di flessibilità e di autonomia. Si conferma così la scelta di fondo degli ultimi anni, che individua nel contenimento della spesa del personale attraverso la diminuzione del personale e nel taglio del trattamento economico effettivamente in godimento una componente assai rilevante per la realizzazione di risparmi nella spesa pubblica.
Non si può mancare di sottolineare che negli ultimi anni il taglio alla spesa del personale delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali ha determinato risparmi per circa 9/10 miliardi di euro. E che anche nel 2016 si produrranno risparmi stimati in circa 2 miliardi di euro. Sicuramente si producono effetti pesantemente negativi, come il progressivo aumento della età media dei dipendenti e la contrazione, stimata in almeno il 10%, dell’effettivo potere di acquisto del personale.
Non si può inoltre mancare di sottolineare che le parziali correzioni di rotta contenute nel DL n. 90/2014 e, in parte, nel DL n. 78/2015 sono radicalmente smentite da queste disposizioni. E che invece si comincia ad intravedere la via d’uscita dai vincoli che sono dettati per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.
Appare inoltre opportuno segnalare che le nuove disposizioni sollevano numerosi problemi interpretativi ed applicativi, tanto più perché si sommano alle altre previsioni legislative in vigore, determinando un quadro quanto mai complesso. Un quadro che peraltro è caratterizzato dalla sovrapposizione delle scelte, sovrapposizione che determina numerosi problemi applicativi ed interpretativi.
LA RICOGNIZIONE E RIDUZIONE DELLA DIRIGENZA
Il legislatore prosegue con una spinta rinnovata e crescente nella direzione della riduzione della dirigenza pubblica. Queste disposizioni hanno un carattere transitorio: infatti, espressamente la legge di stabilità prevede che esse cessino di produrre i propri effetti a seguito della entrata in vigore del decreto sulla dirigenza previsto dalla legge n. 124/2015, cd legge Madia, e con l’applicazione delle disposizioni della legge di stabilità 2015 sulle assunzioni dei dipendenti e dirigenti degli enti di area vasta collocati in sovrannumero.
Il comma 219 detta le disposizioni di carattere generale. Esso viene espressamente dichiarato applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese quindi le regioni e gli enti locali. Ma lo stesso comma fa riferimento alla avvenuta rideterminazione della dotazione organica dei dirigenti prevista dall’articolo 2 del DL n. 95/2012, disposizione che si applica esclusivamente (fatte salve alcune eccezioni dettate dalla stessa norma) alle “amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca, nonchè agli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del DLgs n. 165/2001”. Si aggiunga che lo stesso articolo del DL n. 95/2012 per gli enti locali e le regioni rinviava alla emanazione di un DPCM per la individuazione die parametri per la dotazione organica della dirigenza, decreto che fino ad oggi non è peraltro mai stato emanato. Non si può inoltre mancare di sottolineare che il successivo comma 221 detta specifiche prescrizioni per la dotazione organica della dirigenza nelle amministrazioni regionali e locali. E che la disposizione parla di dirigenza di prima e seconda fascia, formula che va bene per le amministrazioni dello Stato, ma non per quelle di numerose altre amministrazioni pubbliche, quali le regioni e gli enti locali, in cui è prevista una fascia unica della dirigenza. Si deve inoltre segnalare che il comma 226 considera immediatamente applicabili agli enti locali ed alle regioni solamente le previsioni del comma 221, che sono dettate espressamente per queste amministrazioni. Ma si deve anche ricordare che il comma 224 prevede tra le eccezioni la dirigenza delle province e delle città metropolitane per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, quindi sembra includere le amministrazioni locali nell’ambito di applicazione della disposizione.
Siamo quindi in presenza di una disposizione che è da considerare come contraddittoria, visto che si richiama l’applicabilità a tutte le PA, ma il dettato normativo va ripetutamente nella direzione di considerare applicabili a regioni ed enti locali le previsioni del comma 221, cioè quelle espressamente dettate per queste amministrazioni. Il che solleva immediatamente questioni assai rilevanti di concreta applicazione.
Si ritiene che la disposizione debba comunque essere letta alla luce dei principi dettati dalla Costituzione e delle letture che di essi sono state fornite dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Tali principi possono in modo schematico essere riassunti nella formula che il legislatore statale può dettare vincoli e limiti alle amministrazioni regionali e locali per raggiungere finalità applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche, quali ad esempio il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto di obblighi comunitari o internazionali, la garanzia di livelli minimi essenziali delle prestazioni relative a diritti civili e sociali etc. Ma tali vincoli non devono essere strutturati in forma minuta, così da dettare i comportamenti concreti delle singole amministrazioni; occorre lasciare ai singoli enti regionali e locali una significativa ampiezza di autonomia nella scelta delle modalità attraverso cui soddisfare i vincoli dettati dal legislatore.
La conseguenza che sembra più coerente con il contraddittorio dettato normativo e con le indicazioni di principio dell’ordinamento è quella di ritenere che le previsioni dettate dal comma 219 della legge di stabilità 2016 si debbano applicare a regioni ed enti locali come norme di principio, non immediatamente operative ed applicabili, ma che richiedono una deliberazione autonoma da parte delle singole amministrazioni.
Le disposizioni dei commi 219 e 220
Vediamo adesso nel merito le previsioni dettate dal comma 219. Esse, come prima evidenziato, hanno come destinatarie tutte le amministrazioni pubbliche, con rinvio espresso alle prescrizioni dell’articolo 1, comma 2, del DLgs n. 165/2001. La norma fa riferimento alle seguenti 3 condizioni:
- le dotazioni organiche della dirigenza ridimensionate in applicazione dell’articolo 2 del DL n. 95/2012, cioè con un taglio del 20% sia per la dirigenza generale che per quella ordinaria;
- i posti dirigenziali che erano vacanti alla data del 15 ottobre del 2015;
- al “numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa”.
Si dispone espressamente che i posti vacanti alla data dello scorso 15 ottobre 2015 debbano essere “resi indisponibili”. Siamo in presenza di una formula legislativa che non è utilizzata ordinariamente da parte del legislatore. Essa non sembra imporre la cancellazione di questi posti dalla dotazione organica; essa sembra imporre il divieto di loro copertura attraverso nuove assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato. da aggiungere che il taglio di questi posti deve seguire all’avvenuto ridimensionamento della dotazione organica previsto dal citato DL n. 95/2012. Ed ancora, che si debba tenere conto dei dirigenti dell’ente e che, per varie ragioni, non coprono incarichi dirigenziali di gestione e/o di struttura. Il che concretamente vuol dire che la dichiarazione di indisponibilità deve comunque lasciare incarichi che possano essere coperti da questi dirigenti.
Ed ancora viene previsto che a partire dallo 1 gennaio 2016, cioè a partire dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, gli incarichi dirigenziali conferiti successivamente al 15 ottobre per la copertura di questi posti cessino “di diritto” e si debba dare corso alla loro risoluzione. La formula legislativa sembra escludere la possibilità per questi soggetti di richiedere risarcimenti danni e/o di potere rivendicare la conclusione dei contratti stessi e/o la durata minima triennale dettata come principio di carattere generale dal DLgs n. 165/2001. La disposizione prevede le eccezioni per i seguenti posti, cui si aggiungono quelle disposte dal comma 224:
- per i quali alla data del 15 ottobre 2015 erano in corso le procedure di conferimento dell’incarico;
- in enti o strutture organizzative che sono stati istituiti dopo il 31 dicembre 2011;
- previsti espressamente da disposizioni di legge ovvero che sono compresi in strutture organizzative che sono state riordinate negli anni 2014 e 2015 a fronte della riduzione del numero degli incarichi dirigenziali previsti in dotazione organica;
- per i quali alla data del 15 ottobre 2015 erano in corso procedure concorsuali ovvero sono previste dalla stessa legge di stabilità;
- per i quali la copertura è avvenuta con una mobilità prevista da norme di legge.
La disposizione del comma 219 si conclude con una indicazione di carattere generale assai stringente: “in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma”. La formula utilizzata non è chiarissima: si può ritenere che essa voglia stabilire che il numero massimo degli incarichi dirigenziali che possono essere conferiti deve essere calcolato senza considerare i posti resi indisponibili, quindi considerando la indisponibilità come una condizione che determina il divieto di copertura sia a tempo indeterminato che determinato.
Il successivo comma 220 detta le disposizioni per le amministrazioni dello Stato, stabilendo che uno specifico DPCM da emanare entro il 31 gennaio 2016 (termine che fin dall’inizio può essere definito come difficilmente rispettabile) sia disposta la ricognizione delle dotazioni organiche delle amministrazioni che possono essere considerate come statali. Siamo in presenza di una disposizione che, in parte, si sovrappone a quella dettata dal precedente comma 219 per il vincolo di ritenere indisponibili i posti dirigenziali scoperti alla data del 15 ottobre 2015 e, in parte, detta un vincolo di tipo diverso, diretto alla definizione della consistenza delle stesse.
Occorre ricordare le previsioni dettate dal successivo comma 224 che dettano le esclusioni dall’applicazione del vincolo della indisponibilità dei posti dirigenziali non coperti. Esse riguardano: i non contrattualizzati, gli uffici giudiziari e l’amministrazione della giustizia, l’area medica e veterinaria ed il ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, gli ispettori del Ministero dell’istruzione, la protezione civile e le agenzie fiscali. Da ricordare che il comma 222 rinvia agli ordinamenti delle singole amministrazioni per l’università ed il comparto scuola ed Afam.
La dirigenza delle regioni e degli enti locali
Il successivo comma 221 detta le previsioni esplicite per le regioni e per gli enti locali. Siamo in presenza di disposizioni che sono molto più generiche e che lasciano rilevanti margini di autonomia alle singole amministrazioni locali e regionali, in particolare per l’utilizzo dei dirigenti delle avvocature e della polizia locale. Infatti il legislatore si limita a dettare le seguenti 5 previsioni, una delle quali ha come destinatari semplicemente i comuni:
- gli enti hanno l’obbligo di provvedere alla “ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali ”;
- il che va realizzato sulla base dei principi e delle regole dettate dall’ordinamento delle singole amministrazioni;
- si devono eliminare le eventuali duplicazioni;
- le amministrazioni possono superare il vincolo della “esclusività” per i “dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale” al fine di aumentare la flessibilità della propria organizzazione interna e di garantire il corretto funzionamento degli uffici;
- non trova applicazione il principio della rotazione previsto dalla legge anticorruzione per le amministrazioni in cui il numero dei dirigenti sia ridotto.
Si stabilisce quindi l’obbligo per le amministrazioni locali e regionali di procedere alla ricognizione della dotazione organica per i dirigenti. Occorre chiarire se le disposizioni del comma 221si aggiungono a quelle di carattere generale dettate dal comma 219 ovvero hanno un carattere sostitutivo, se cioè sono le uniche applicabili a regioni ed enti locali.
Tale ricognizione deve essere finalizzata al contenimento dei costi, come confermato dalla disposizione che consente di destinare i risparmi così ottenuti al recupero delle somme illegittimamente inserite nei fondi per la contrattazione decentrata. A tal fine gli enti possono riordinare le competenze delle singole posizioni dirigenziali e devono eliminare le duplicazioni che fossero presenti nell’ente stesso. Il che conferma che siamo in presenza di indicazioni che hanno una natura assai generica ed ampia: la disposizione si limita, come carattere precettivo, a stabilire il vincolo per cui le amministrazioni devono provvedere in tale direzione. Peraltro senza fissare un termine e senza disporre la irrogazione di sanzioni in caso di inadempienza. Ed ancora senza neppure fissare parametri minimi o standard che devono essere realizzati. Peraltro essa stabilisce che le amministrazioni devono dare corso in particolare alla revisione delle competenze dei singoli uffici dirigenziali ed alla eliminazione delle duplicazioni che fossero presenti nell’ente, il tutto applicando le regole procedurali previste dai singoli ordinamenti. Non si può non ricordare che, in modo consolidato, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha chiarito che le legge statali possono dettare vincoli all’autonomia gestionale degli enti locali e delle regioni per il perseguimento di obiettivi di contenimento della spesa e di rispetto di vincoli comunitari o internazionali, ma non possono dettate minutamente alle singole amministrazioni le regole da applicare per dare applicazione a tali vincoli.
Sul terreno operativo, queste previsioni sembrano andare nella direzione di impegnare le singole amministrazioni alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche per i dirigenti ed alla revisione delle norme ordinamentali con cui si individuano le competenze dei singoli dirigenti. Si deve peraltro ricordare che a tutte le pubbliche amministrazioni, sulla scorta delle previsioni dettate dall’articolo 6 del DLgs n. 165/2001, è imposto l’obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche con cadenza almeno triennale.
Occorre chiarire che queste previsioni non si applicano nelle amministrazioni locali in cui non vi è la dirigenza, per cui non scatta la assimilazione degli incarichi di responsabile a quelli dirigenziali.
I dirigenti dell’avvocatura e della polizia municipale
Hanno un carattere marcatamente innovativo le disposizioni dettate per i dirigenti dell’avvocatura e della polizia locale. Siamo in presenza di disposizioni finalizzate, per esplicita indicazione dettata dalla norma, a rendere più flessibile la organizzazione interna ed a consentire, in particolare alle amministrazioni in cui il numero dei dirigenti è ridotto, il “corretto funzionamento degli uffici”. Molto spesso, infatti, la impossibilità di assegnare compiti gestionali ulteriori ai dirigenti dell’avvocatura e della polizia locale limita significativamente i margini di autonomia delle singole amministrazioni.
Si deve subito evidenziare che la disposizione sembra applicabile esclusivamente ai comuni, visto che si parla espressamente di “dirigenti dell’avvocatura civica” e di polizia municipale. Per cui essa non sembra estensibile ai dirigenti dell’avvocatura delle regioni, tanto più che siamo in un ambito in cui si va ad incidere sulle previsioni contenute nella normativa sull’ordinamento degli avvocati.
Occorre chiarire se essa si possa estendere anche ai comuni privi di dirigenti, quelli in cui tali incarichi sono affidati a responsabili titolari di posizione organizzativa. A favore di questa tesi va la assimilazione dei compiti dei responsabili a quelli dei dirigenti contenuta nell’articolo 109 del DLgs n. 267/2000 e la ratio della disposizione.
Essa è stata dettata per superare elementi di rigidità che derivano per gli avvocati dalla applicazione delle disposizioni sulla avvocatura e per i comandanti della polizia locale dalla specialità di tale attività. Elementi di rigidità che sono stati fortemente incrementati dalla lettura offerta dalla giurisprudenza. Per gli avvocati si è ritenuto che l’assegnazione di compiti gestionali ulteriori cozzi con le indicazioni dettate dall’articolo 23 della legge 247/2012, la disposizione che regolamenta l’esercizio della professione forense e che richiede l’iscrizione degli avvocati degli enti pubblici in una specifica sezione dell’albo ed impone il vincolo per cui l’ufficio legale deve essere dotato di una ampia autonomia, con conseguente impossibilità di attribuire allo stesso competenze gestionali ulteriori. Per la polizia locale la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, sulla base delle previsioni di cui alla legge quadro n. 65/1986, si sia in presenza di una attività avente un carattere di specialità tale che il dirigente debba necessariamente essere un soggetto interno al corpo della polizia locale. Ed inoltre l’Anac ha chiarito che a questo soggetto non possono essere attribuiti compiti gestionali relativi ad attività su cui lo stesso deve esercitare compiti di controllo.
La disposizione supera queste impostazioni e va nella direzione del sottolineare l’ampia autonomia che spetta alle singole amministrazioni locali. In altre parole, viene meno la “specialità” di questi incarichi e si rientra nell’ambito dei principi di carattere generale, per cui a questi incarichi si applicano le stese regole dettate per tutto il resto della dirigenza. Il che è destinato a sollevare numerosi e rilevanti contrasti, visto che si incide su una condizione che si deve considerare come consolidata. E che, nel caso degli avvocati, potrebbe avere financo effetti sulla loro iscrizione allo stesso albo professionale.
Si deve sottolineare che siamo in presenza di una opportunità che la norma offre ai comuni e che, quindi, deve essere esercitata in modo motivato. In altri termini, occorre che le amministrazioni intenzionate ad utilizzare questo strumento forniscano una adeguata e convincente motivazione delle ragioni che suggeriscono una deroga rispetto ai principi di carattere generale, che continuano ad andare nella direzione del carattere speciale di queste attività. Non si può quindi andare nella direzione della applicazione automatica, ma si deve fornire la dimostrazione che il superamento del principio della esclusività delle attività assegnate è funzionale a garantire il migliore andamento dell’ente. Il che sembra limitare l’ambito di applicazione della disposizione alle amministrazioni in cui il numero dei dirigenti è ridotto. Il che offre una lettura di ampliamento di possibilità che l’ordinamento, nella lettura data dalla giurisprudenza, già prevedeva, per cui in presenza di circostanze eccezionali e per periodi limitati era possibile affidare incarichi ulteriori ai dirigenti delle avvocature e della polizia locale.
La deroga al principio della rotazione
Un’altra disposizione assai importante è quella che consente in modo motivato alle amministrazioni in cui il numero dei dirigenti sia limitato di derogare al principio della rotazione previsto dalla legge n. 190/2012, cd anticorruzione, nel conferimento degli incarichi. Ricordiamo che sulla base di tale disposizione le amministrazioni devono garantire la periodica rotazione dei dirigenti e dei dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione.
Con la nuova norma questo principio di carattere generale può essere derogato per aumentare la flessibilità e garantire il corretto funzionamento degli uffici. Quindi, occorre una specifica motivazione che faccia riferimento al ridotto numero di dirigenti in servizio, alla peculiarità che possono avere alcuni profili dirigenziali ed alle possibili conseguenze negative che derivano per l’attività delle amministrazioni.
Il dettato legislativo fa riferimento ancora una volta esclusivamente alla dirigenza, ma si deve ritenere che esso possa essere esteso anche agli enti privi di dirigenti e, quindi, ai responsabili titolari di posizione organizzativa.
Siamo in presenza anche in questo caso di un ampliamento formalizzato di interpretazioni che venivano già fornite, in questo caso dalla Conferenza Unificata e dall’Anac. Interpretazioni che, per figure dirigenziali e/o di responsabili che hanno caratteristiche di infungibilità e/o unicità all’interno dell’amministrazione, hanno suggerito alle amministrazioni di derogare al vincolo normativo, garantendo che comunque si ampliavano le altre forme di prevenzione della corruzione. E che consentono agli enti il ricorso a questa deroga in presenza di condizioni di carenza del numero dei dirigenti e del manifestarsi di difficoltà operative nello svolgimento delle normali attività gestionali.
I TETTI DI SPESA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
La spesa che le amministrazioni regionali e locali possono destinare alle assunzioni a tempo indeterminato viene drasticamente ridotta. Il che si muove in controtendenza rispetto alle soluzioni contenute nel DL n. 90/2014 ed al progressivo ampliamento dei margini offerti per le assunzioni a tempo indeterminato per la sostituzione dei dipendenti cessati. I principali effetti di tale disposizioni, che sono dettate sia per gli enti locali, che per le regioni, che per le amministrazioni statali (per queste ultime con alcune deroghe), possono essere così sintetizzati: riduzione della spesa pubblica, diminuzione del numero dei dipendenti pubblici ed aumento della età media dei dipendenti e dei dirigenti. Effetti questi ultimi che stanno determinando non pochi problemi in un numero crescente di amministrazioni, soprattutto di piccole dimensioni. E che ancora una volta si muovo con la logica dei cd tagli lineari, cioè colpiscono nella stessa misura tutte le amministrazioni, sia quelle che hanno un numero elevato di dipendenti sia quelle che sono già ridotte all’osso. Effetto quest’ultimo che viene accresciuto dalla abrogazione del regime più favorevole previsto per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente particolarmente ridotto.
Non si può mancare di sottolineare che la disposizione, ancora una volta, solleva numerosi dubbi applicativi, il che potrebbe condurre al “balletto” di interpretazioni tra loro assai diversificate che si manifesta fin troppo frequentemente.
Le norme sono contenute nei commi 226, 227 e 228; per il complesso dei comuni sono nel comma 228 e per i comuni nati a seguito di fusioni nel comma 229. Si deve inoltre segnalare la previsione contenuta nel comma 762, per il quale ai comuni che non erano assoggettati al patto di stabilità (cioè quelli fino a 1.000 abitanti), alle unioni ed alle superstiti comunità montane si continuano ad applicare i vincoli dettati dal comma 562 della legge 206/2006, cd di stabilità 2007, cioè il tetto di spesa per il personale è quello del 2008 e le assunzioni a tempo indeterminato sono consentite entro il tetto della copertura del turn over.
Le regole per gli enti locali
Le assunzioni del personale non dirigenziale a tempo indeterminato da parte degli enti locali e delle regioni nel triennio 2016/2017 e 2018 possono essere effettuate, per ognuno di tali anni, nel tetto del 25% della spesa del personale cessato nell’anno precedente. Questo principio conosce una deroga per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Non vi sono differenziazioni nella spesa per le nuove assunzioni che può essere sostenuta da parte degli enti locali che hanno un rapporto inferiore al 25% tra la spesa del personale ed il complesso di quella corrente.
Ricordiamo che, sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014, la spesa per le nuove assunzioni era fissata allo 80% per le capacità assunzionali del 2016 e del 2017 e sarebbe salita al 100% per quelle del 2018. Ed ancora che essa era, già dallo scorso anno, fissata nel 100% dei risparmi derivanti da cessazioni nei comuni in cui il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente era inferiore al 25%.
Come si vede una drastica e radicale inversione di tendenza. Non si può non segnalare che siamo in presenza di scelte legislative che nel corso degli anni sono evolute in modo tumultuoso:
Capacità assunzionali dell’anno: enti soggetti al patto di stabilità | Misura prevista dopo la legge di stabilità 2016 |
2012 | 20% o 40% (vi sono ancora oggi dubbi interpretativi) dei risparmi delle cessazioni del 2011 |
2013 | 40% dei risparmi delle cessazioni del 2012 |
2014 | 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; tale percentuale sale allo 80% per gli enti con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%. |
2015 | 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; tale percentuale sale al 100% per gli enti con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%. Questa capacità è riservata alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta e può arrivare alla copertura integrale dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente |
2016 | 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; tale percentuale sale al 100% per gli enti con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%. tale percentuale sale al 100% per gli enti con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%. Questa capacità è riservata alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta capacità è riservata alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta ed a tal fine sale allo 80% dei risparmi delle cessazioni del 2015 e può arrivare alla copertura integrale dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente |
2017 | 25% dei risparmi delle cessazioni del 2016 |
2018 | 25% dei risparmi delle cessazioni del 2017 |
La norma parla espressamente di “assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale”. Dal che sembra doversi trarre la conclusione che non possono essere assunti dirigenti a tempo indeterminato. Conclusione che si aggiunge ai vincoli di cui detto in precedenza a che le amministrazioni pubbliche rendano indisponibili i posti dirigenziali vacanti ed ai vincoli di revisione della dotazione organica dirigenziale dettati per regioni ed enti locali.
Si apre subito un dubbio applicativo assai rilevante: si possono continuare ad utilizzare i resti derivanti dai risparmi delle cessazioni del triennio precedente che non sono già stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni? In senso negativo spinge la formula utilizzata dal comma 228 della legge di stabilità 2016, che espressamente parla di “assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale” e non di capacità assunzionali. Occorre evidenziare che questa non sembra una indicazione dettata in modo tassativo ed esplicito da parte del legislatore, visto che i termini assunzioni e capacità assunzionali sono spesso considerati come sinonimi. Nella direzione di continuare a considerare applicabili i vincoli dettati dalle nuove disposizioni solamente alle capacità assunzionali del triennio 2016/2018 e non estensibili a quelle che derivano dai risparmi non utilizzati delle capacità assunzionali del triennio precedente vanno almeno 2 considerazioni. In primo luogo, il dato formale: la specifica previsione di legge contenuta nel quinto periodo del comma 5 dell’articolo 3 del DL n. 90/2014, per come modificato dal DL n. 78/2015, non è stata abrogata. Ed ancora, la lettura di considerare inutilizzabili tali risparmi determinerebbe una condizione di pesante e significativa sperequazione tra le amministrazioni locali e regionali. Considerazioni che vengono riassunte nell’adagio tempus regit actum, per il quale le nuove disposizioni si applicano per il futuro.
Non si può in tale ambito mancare di sottolineare la condizione peculiare che conoscono gli enti locali e regionali che hanno effettivamente in corso alla data dello 1 gennaio 2016, cioè al momento della entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, procedure di assunzione, sia tramite nuovi concorsi, sia attraverso la utilizzazione di graduatorie valide del proprio o di altre amministrazioni.
Si deve inoltre sottolineare che la disposizione non prevede una specifica deroga per le assunzioni delle cd categorie protette per coprire la quota d’obbligo. Si deve ritenere, sulla base dei principi di carattere generale e delle indicazioni dettate tanto dal DL n. 101/2013 quanto dalla legge n. 190/2014, che gli enti debbano necessariamente dare corso ad esse anche in deroga ai vincoli ed ai divieti disposti per le assunzioni. Ed ancora che questi oneri non siano compresi né nel tetto di spesa per le nuove assunzioni né in quello per il personale.
Il comma 229 detta una deroga per i comuni che hanno dato corso a processi di fusione a partire dal 2011: essi possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei risparmi sulla spesa sostenuta per il personale cessato nell’anno precedente. Queste amministrazioni devono comunque garantire il rispetto del tetto della spesa del personale. Da sottolineare che la disposizione non prevede un termine finale entro cui opera questa deroga.
Occorre inoltre ricordare che alle amministrazioni che non rispetteranno i i vincoli di pareggio del bilancio, sulla base delle previsioni dettate dai commi da 723 a 727 sono irrogate le sanzioni già previste per le amministrazioni che non rispettano il patto di stabilità. Tra tali sanzioni è previsto il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo. Questa misura si applica anche alle amministrazioni che non avranno effettuato entro i termini il rispetto di tali vincoli.
Il ripristino delle assunzioni con procedure ordinarie
Assume un grandissimo rilievo quanto previsto dal comma 234, cioè la previsione dell’avvio del percorso di fuoriuscita dal percorso di trasferimento del personale in sovrannumero delle province e delle città metropolitane e del conseguente ritorno alle procedure ordinarie di assunzione a tempo indeterminato, ancorchè con i limiti molto più ridotti stabiliti dal legislatore.
La disposizione detta la previsione di principio: al termine del processo di collocamento di tale personale si rientra nelle regole ordinariamente in vigore. E subito dopo indica le modalità attraverso cui considerare concluso il processo di ricollocamento di questo personale. Per le regioni e gli enti locali il momento di passaggio è costituito dal completamento della procedura nell’ambito regionale. Il che deve essere dichiarato da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica mediante una comunicazione diffusa attraverso il portale per il ricollocamento del personale degli enti di area vasta in sovrannumero.
Si deve sottolineare che l’accertamento della assenza di condizioni di sovrannumero viene prevista a livello regionale: con il che si supera la indicazione della deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 19/2015, per la quale il ritorno alla condizione ordinaria era subordinata al completamento del processo a livello nazionale. Ed ancora, che non viene introdotta alcuna distinzione a livello di profili, per cui l’assenza di uno specifico profilo non legittima il ricorso a procedure ordinarie, fatte salve ovviamente le eccezioni previste dalla legge n. 190/2014 e dal DL n. 78/2015, cioè la non presenza di questo profilo tra l’intero personale degli enti di area vasta.
Le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta
Per le assunzioni di personale degli enti di area vasta in sovrannumero non si applicano le restrizioni dettate dalla legge di stabilità 2016. A prevederlo è in modo testuale il secondo periodo del comma 228 della legge stessa. Di conseguenza, si possono destinare per questo tipo di assunzioni non solo l’80% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2015, ma si può anche arrivare al 100% e questa differenza non viene imputata alla spesa del personale. Come si vede, siamo in presenza di uno stimolo assai marcato a che le amministrazioni locali e regionali assumano, attraverso lo specifico portale attivato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il personale collocato in sovrannumero da parte degli enti di area vasta.
Si deve ricordare che il costo del personale in sovrannumero degli enti di area vasta non deve essere calcolato facendo riferimento unicamente al trattamento economico tabellare iniziale previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha esteso a questo personale le disposizioni dettate dalla legge n. 56/2014 per i dipendenti delle province trasferiti a seguito del trasferimento delle attività in cui sono impegnati. E cioè si devono aggiungere gli oneri per il salario accessorio in godimento a qualunque titolo, risorse che in parte vanno direttamente al dipendente (ad esempio la indennità di comparto, la posizione di progressione orizzontale) ed in parte alimentano una sezione specifica del fondo per la contrattazione decentrata integrativa.
Nella stessa direzione vanno le previsioni del comma 760; esse ampliano al 2016 la possibilità di effettuare assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta alle amministrazioni che non hanno rispettato nell’anno precedente, cioè nel 2015. Tale estensione si applica anche alle amministrazioni che non hanno rispettato il tetto dei tempi di pagamento, ma la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015 ha abrogato la sanzione del divieto di effettuare assunzioni per le amministrazioni che non hanno rispettato tale tetto, da calcolare sulla base delle previsioni dei DL n. 66/2014 e 78/2015.
Con il comma 764 si dispone che 39 milioni e 600.000 euro, cioè il 66% del fondo che viene istituito con finanziamento a carico delle risorse per le assunzioni delle amministrazioni statali, siano ripartiti tra le province delle regioni a statuto ordinario che non riescano a garantire “il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l’anno 2016”. Tale ripartizione sarà effettuata sulla base dei criteri dettati dalla Conferenza Unificata attraverso uno specifico decreto del Ministero dell’Interno. Tale ripartizione dovrebbe essere disposta entro il 28 febbraio. Lo stesso comma dispone che la somma di 20 milioni e 400.000 euro, pari al restante 34% del fondo istituito dal comma, sia erogato tra le province in proporzione al personale in sovrannumero che non è stato ancora ricollocato sulla base degli esiti del monitoraggio della Funzione Pubblica. Anche in questo caso la ripartizione sarà effettuata sulla base di un decreto del Ministero dell’Interno.
Il comma 768 dispone che il personale degli enti di area vasta utilmente collocato in graduatoria per le assunzioni da parte del Ministero della Giustizia sia trasferito ed assegnato agli uffici giudiziari a prescindere dal nulla osta dell’amministrazione di provenienza.
Analogamente il comma 769 dispone che il trasferimento del personale degli enti di area vasta alle amministrazioni statali sia concretizzi a prescindere dal nulla osta dell’amministrazione di provenienza.
Il comma 770 detta specifiche disposizioni per il personale delle polizie provinciali nel caso in cui la legge regionale abbia disposto che le funzioni di polizia amministrativa locale siano allocate presso le province e le città metropolitane. Tali enti sono autorizzati a rideterminare in aumento la propria dotazione organica così da ricomprendere il personale dell’area di vigilanza riallocato.
Il comma 771 fissa in 1.000 dipendenti il tetto massimo del personale degli enti di area vasta che possono essere riallocati presso il Ministero della Giustizia. E’ previsto che tali trasferimenti siano effettuati attingendo dalle specifiche graduatorie ovvero dal portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica. Nel caso in cui permangano dei posti vuoti entro i 90 giorni successivi all’avvio del procedimento, si dà corso a procedure di mobilità volontaria senza che sia necessario il nulla osta dell’amministrazione di provenienza.
I dipendenti degli enti di area vasta trasferiti ai sensi dei commi precedenti al Ministero della Giustizia sono, sulla base delle previsioni del comma 772, considerati in “scomputo” rispetto al personale sovrannumerario adibito alle funzioni non fondamentali.
Si ricorda che i commi 765, 766 e 767 disciplinano la nomina entro il mese di gennaio di commissari per le regioni che non hanno legiferato in materia di compiti delle province e le relative attività.
IL PRECARIATO
Restano confermate, dal comma 215, le indicazioni dettate dalla legge di stabilità 2015, che hanno spostato di 2 anni (al 2018) i termini entro cui le amministrazioni locali possono dare corso alla stabilizzazione in forma agevolata dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato che alla data del 31 ottobre 2013 avevano maturato almeno 3 anni di anzianità presso lo stesso ente. Che hanno disposto che queste stabilizzazioni possono avvenire entro il tetto del 50% che le amministrazioni possono destinare alle nuove assunzioni nel quadriennio 2013/2014/2017 e 2018. E che consentono la proroga fino al completamento delle procedure di stabilizzazione e comunque non oltre la fine del 2018 dei rapporti in essere, anche superando il tetto della durata triennale.
Viene prevista dalla legge di stabilità 2016, in tale ambito, la possibilità di proroga per tutto il 2016 dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati nelle regioni a statuto speciale e negli enti locali che hanno sede nelle stesse con oneri a carico di tali regioni. La disposizione è dettata come modifica delle previsioni contenute nel comma 9 bis dell’articolo 4 del DL n. 101/2013.
La disposizione prevede la possibilità di proroga, anche se si è superato il tetto triennale di durata, delle assunzioni flessibili. Questa possibilità si riferisce essenzialmente alla condizione della regione Sicilia.
In termini generali, questa proroga è finalizzata alla stabilizzazione di questo personale, sulla base delle previsioni dettate dal comma 9 dello stesso articolo, quindi nelle more dell’avvio e del completamento di tali procedure. Ma la parte finale del comma dispone che per l’anno 2016 (termine spostato dalla legge di stabilità) queste proroghe possano essere disposte anche al di là delle stabilizzazioni che l’ente ha in programma di effettuare. Questa deroga deve essere motivata dalla esigenza di fare fronte al “fabbisogno organizzativo e alle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati”. Le amministrazioni possono superare il tetto della spesa per le assunzioni flessibili del 2009.
Sulla base delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, si sposta alla fine del 2016 la durata massima della proroga consentita e si consente che essa possa essere effettuata anche dalle amministrazioni comunali che non hanno rispettato nel 2015 il patto di stabilità.
Un importante elemento di novità è che queste proroghe possono essere effettuate “in deroga ai vincoli ed ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”. Occorre comunque rispettare le prescrizioni dettate dai commi 557 (diminuzione della spesa del personale, anche con la riduzione della incidenza della stessa sulla spesa corrente), 557 quater (contenimento della spesa del personale negli enti soggetti al patto di stabilità entro il tetto degli oneri sostenuti mediamente a questo titolo nel triennio 2011/2013) e 562 (contenimento della spesa del personale negli enti non soggetti al patto di stabilità entro il tetto degli oneri sostenuti allo stesso titolo nel 2008) della legge n. 296/2006 e smi.
Una ulteriore importante novità è dettata per gli enti dissestati, così da consentire loro tale proroga. La utilizzazione di questa possibilità è consentita alle amministrazioni che hanno presentato una ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. In tal caso è prevista espressamente la non applicazione delle seguenti previsioni: riduzione della dotazione organica con dichiarazione di sovrannumero del personale in eccedenza rispetto alle prescrizioni sul rapporto medio tra dipendenti e popolazione ed approvazione della specifica commissione del Ministero dell’Interno e taglio del 50% della spesa per le assunzioni flessibili sostenute nell’ultimo triennio prima del bilancio stabilmente riequilibrato. La utilizzazione di questa possibilità è consentita solamente a fronte della assunzione integrale dei relativi oneri da parte della regione.
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ED IL FONDO
Il comma 236 detta il tetto alle risorse destinate al salario accessorio dei dirigenti e del personale, mentre i commi da 466 a 470 quantificano le risorse che sono destinate al finanziamento del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego. Siamo in presenza di disposizioni assai restrittive, che permettono di conseguire rilevanti risparmi e che si muovono nel solco tracciato dal DL n. 78/2010, norme che per l’anno 2015 sono state superate per ciò che riguarda il tetto del fondo per la contrattazione decentrata e che, per la parte relativa al blocco della contrattazione nazionale, sono state oggetto di una censura da parte della Corte Costituzionale.
Cominciamo con i vincoli dettati alla costituzione dei fondi per le risorse decentrate.
In primo luogo, si deve ricordare che la durata della nuove limitazione è fissata con riferimento alla entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma della dirigenza pubblica e delle disposizioni sul lavoro pubblico contenute nella legge n. 124/2015, cd riforma Madia. I termini per l’adozione di tali provvedimenti sono rispettivamente fissati nei 12 e 18 mesi successivi alla entrata in vigore della legge, quindi per il mese di agosto del 2015 e per il mese di gennaio 2017. Non è chiaro il termine finale entro cui il blocco opererà, visti i termini differenziati di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma cd Madia, e non è parimenti chiaro se per il loro superamento è necessaria l’adozione di una specifica disposizione di legge o se ciò possa essere concretizzato automaticamente con l’adozione di ambedue tali deleghe.
Una seconda considerazione riguarda le motivazioni e le finalità che la disposizione si propone di raggiungere: la “omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza” e “le esigenze di finanza pubblica”.
Occorre chiarire l’ambito di applicazione del nuovo vincolo: la norma ci dice che esso riguarda “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale”. Il che ci permette di evidenziare subito che il taglio non deve essere fatto per ogni singola voce del fondo, quindi che esso non va effettuato in modo distinto sulla parte stabile e su quella variabile, ma che deve essere complessivo, per cui è da considerare sufficiente il rispetto del tetto generale e, di conseguenza, esso può essere disposto anche solamente sulla parte variabile. La seconda considerazione è che il taglio va fatto su tutte le voci che alimentano il “trattamento accessorio” del personale e dei dirigenti. Il che sembra quindi comprendere, in questo senso si possono riprendere le indicazioni della deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014, anche le risorse destinate alle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti. Si deve precisare anche che occorre chiarire se nel tetto vanno comprese le risorse destinate al lavoro straordinario. Sulla scorta delle indicazioni fornite relativamente alla applicazione delle previsioni contenute nell’analogo articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010, si deve ritenere che siano esclusi dal tetto del fondo i compensi destinati alla incentivazione dei tecnici ex DLgs n. 163/2006, degli avvocati per i contenziosi conclusi con condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali, dei risparmi derivanti dalle risorse di parte stabile non utilizzate dell’anno precedente e dal fondo per il lavoro straordinario, nonché i trasferimenti Istat.
Analogamente alle previsioni dettate dal citato articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010, il comma 236 dispone il taglio di tali risorse, in modo automatico, “in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. A differenza di tali previsioni si dispone che nella determinazione di questo taglio si debba tenere “conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. Questa disposizione solleva due questioni applicative. In primo luogo, il modo con cui operare la riduzione per la diminuzione del personale in servizio. SI ricorda che la Ragioneria Generale dello Stato ha elaborato il metodo della media aritmetica del personale in servizio e che invece la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia hanno elaborato la indicazione per cui si deve fare riferimento ai risparmi effettivamente conseguito. Il documento della Conferenza Unificata del 10 luglio e la circolare dei dei Ministri della Funzione Pubblica, Affari Regionali ed Economia e Finanze dello 8 agosto 2014 ci hanno detto che, nell’attesa di pervenire ad una indicazione univoca, ambedue tali metodologie possono essere applicate. Si deve chiarire quali effetti produce la indicazione per cui si deve tenere “conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. In particolare, se ciò voglia dire che il numero dei dipendenti in servizio deve essere calcolato con l’aumento del 25% del costo dei cessati, cioè della quota che può essere destinata al finanziamento delle nuove assunzioni.
Va infine evidenziato che non si pongono dubbi sulla applicazione della disposizione a tutte le PA; ivi compresi quindi le regioni e gli enti locali.
Passiamo adesso alle prescrizioni dettate in materia di contrattazione collettiva. Il comma 466 stanzia appena 300 milioni di euro per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici per il triennio 2016/2018; in questa cifra sono compresi 74 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia e 7 per il restante personale cd non contrattualizzato. Come si vede incrementi assai ridotti.
Il successivo comma 467 ci dice, riprendendo le indicazioni dettate abitualmente, che queste risorse sono da ritenere comprensivi dell’Irap e degli oneri riflessi per la quota a carico degli enti. Ed evidenzia che questo è il tetto massimo insuperabile del costo del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Per le amministrazioni pubbliche non statali, ivi compreso quelle convenzionato con il servizio sanitario nazionale, intervengono i commi 469 e 470. Essi ribadiscono, in primo luogo, che i maggiori oneri determinati dai rinnovi contrattuali sono sostenuti dai singoli enti. La quantificazione di tali oneri sarà effettuata con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro la fine del mese di gennaio, cioè entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore della legge di stabilità. La misura di tali incrementi sarà fissata da questo DPCM con riferimento ai tetti dettati dalla legge di stabilità per gli aumenti nelle amministrazioni statali.
il comma 468 detta le modifiche all’articolo 41 del DLgs n. 165/2001 che consentono di dare concretamente il via alla limitazione a 4 del numero dei comparti di contrattazione collettiva nazionale di lavoro con riferimento alle conseguenze sul personale dei comuni e delle regioni
LA SANATORIA DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ILLEGITTIMA
La legge 208/2015 si limita, in materia di sanatoria della contrattazione decentrata illegittima, a prevedere nuove forme di recupero delle risorse erroneamente inserite nei fondi. Nel corso del dibattito parlamentare erano state ipotizzate misure di ampliamento dell’ambito di applicazione dell’articolo 4 del DL n. 16/2014, sia per l’arco temporale sia per le fattispecie che non devono dare luogo a recuperi sia per la città di Roma. Ipotesi e proposte che non si sono concretizzate in legge.
La materia è disciplina dal comma 226.
Esso prevede la possibilità per le amministrazioni locali di utilizzare i risparmi derivanti sia dalla applicazione delle disposizioni sulla ricognizione della dotazione organica dei dirigenti sia dalla non utilizzazione delle possibilità di assunzione per recuperare le somme erroneamente inserite nei fondi per la contrattazione decentrata. La utilizzazione della possibilità è subordinata al rispetto degli “obiettivi di finanza pubblica”. Essa è inoltre subordinata ad un vincolo procedurale: l’effettivo raggiungimento dei risparmi deve essere certificato da parte dell’organismo di revisione.
Le nuove disposizioni sollevano alcuni dubbi interpretativi assai rilevantI:
- la possibilità di dare corso alla utilizzazione dei risparmi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica della dirigenza e dalla mancata utilizzazione dei risparmi derivanti dalle cessazioni per effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato è subordinata alla attestazione che l’ente abbia conseguito gli “obiettivi di finanza pubblica”. Occorre chiarire quali sono questi obiettivi. Sicuramente si deve considerare compreso il rispetto del patto di stabilità o, a partire dal 2015, dei vincoli di pareggio di bilancio. Ma si deve precisare se sono compresi anche il rispetto del tetto di spesa del personale (comma 557 quater legge n. 296/2006) e quello della incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (comma 557 legge n. 296/2006 per come interpretato dalla delibera della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2015). Ed inoltre se ci si riferisce ad altri vincoli;
- risulta difficile quantificare i risparmi che possono derivare concretamente dalla applicazione del comma 221 della stessa legge. Tale disposizione infatti dispone che le amministrazioni procedano alla “ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali” ed al “riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni”. Ma ciò non si traduce immediatamente in risparmi effettivi, tranne che l’ente dia corso al prepensionamento dei dirigenti che a questo punto risultano in eccedenza (con il che si rientra nella previsione di cui al comma 1 dell’articolo 4 del DL n. 16/2014) ovvero proceda direttamente al loro collocamento in eccedenza;
- i risparmi derivanti dalla mancata utilizzazione dei risparmi derivanti dalle cessazioni di personale per finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato. In questo caso i risparmi possono essere agevolmente quantificati. Il problema applicativo che la disposizione solleva è se possono essere destinati a questo fine i risparmi derivanti dalle capacità assunzionali degli anni precedenti che non sono stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato. La lettera della disposizione, con il rinvio alle prescrizioni del comma 228, sembra limitare questa possibilità alle somme che derivano dalla mancata utilizzazione delle capacità assunzionali del triennio 2016/2018.
E’ utile riassumere la disciplina dettata in materia di recupero delle somme erroneamente inserite nei fondi per la contrattazione decentrata, disposizioni che sono contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 4 del DL n. 16/2014.
In primo luogo, la disposizione stabilisce il vincolo del recupero delle somme che erroneamente sono state inserite nei fondi per la contrattazione decentrata. Tale recupero deve essere completato in un numero massimo di anni non superiore all’arco temporale in cui la illegittimità ha prodotto i suoi effetti. Questo recupero deve di norma essere effettuato attraverso il prelevamento delle risorse dal fondo per la contrattazione decentrata, rispettivamente dei dipendenti o dei dirigenti. Ma esso può essere effettuato anche attraverso altre misure:
- l’attuazione di piani di riorganizzazione, che prevedano il conseguimento di risparmi ulteriori rispetto a quelli previsti come obbligatori da specifiche norme di legge. Tali piani possono prevedere, per le regioni, il taglio della spesa per i dirigenti fino al 20% e di quelle per il personale fino al 10%. Per gli enti locali si può prevedere il taglio degli organici in modo da rientrare nei parametri fissati dal decreto del Ministero dell’Interno sul rapporto massimo tra dipendenti e popolazione negli enti dissestati. Per conseguire questi risparmi si possono utilizzare i prepensionamenti di cui ai DL n. 95/2012 e n. 101/2013;
- per i soli enti che hanno rispettato il patto di stabilità, si possono utilizzare i risparmi derivanti dalla adozione ed applicazione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 16 del DL n. 98/2011. E’ stato precisato (documento della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 e circolare dei Ministri della Funzione Pubblica, Affari Regionali ed Economia e Finanze dello 8 agosto 2014) che questi risparmi possono a tal fine essere utilizzati integralmente;
- con le innovazioni introdotte dalla legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016, le amministrazioni locali e regionali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono utilizzare i risparmi derivanti dalla applicazione delle previsioni del comma 221 della stessa legge sulla rideterminazione della dotazione organica dei dirigenti e dalla mancata utilizzazione delle somme messe a disposizione per dare corso a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Le amministrazioni che danno corso al recupero di somme erroneamente inserite nei fondi per le risorse decentrate devono trasmettere entro il 31 maggio alla Funzione Pubblica, alla Ragioneria Generale dello Stato ed al Ministero dell’Interno una specifica relazione illustrativa ed una economico finanziaria in cui si dia conto delle misure organizzative adottate.
LE ALTRE DISPOSIZIONI
Tra le numerose altre misure che impattano sulla gestione del personale se ne segnalano in particolare alcune, di seguito brevemente commentate. Si devono segnalare inoltre le disposizioni assai importanti che sono dettate in materia di trattamento e di oneri previdenziali.
Ancora una volta siamo in presenza di una sorta di caleidoscopio di previsioni che spaziano in un ambito assai vasto, soprattutto se consideriamo i numerosi interventi di natura provvedimentale, che hanno cioè come oggetto fattispecie specifiche.
I compensi per gli incarichi nelle società partecipate
Il comma 235 sottrae alla destinazione abroga la destinazione al fondo delle risorse decentrate dei compensi riconosciuti dalle società controllate dagli enti locali ai propri amministratori che siano dipendenti dell’ente locale proprietario o comproprietario. Siamo in presenza di una disposizione di grande rilievo che va nella direzione di limitare le possibilità offerte ai dipendenti pubblici di percepire compensi ulteriori. Si deve subito sottolineare che questa può essere considerata come una costante delle scelte legislative degli ultimi anni.
La disposizione modifica l’articolo 4, comma 4, del DL n. 95/2012, una disposizione che detta le regole per i consigli di amministrazione delle società controllate da PA che abbiano conseguito nel 2011 almeno il 90% del proprio fatturato con amministrazioni pubbliche, stabilendo un tetto massimo ridotto sia del loro numero che dei loro compensi. Nel caso in cui i componenti tali organi siano dipendenti dell’ente che detiene il controllo ad essi non possono essere corrisposti compensi, che invece vanno all’ente di appartenenze. Prima della nuova disposizione tali compensi andavano ad incrementare il fondo per le risorse decentrate, per cui potevano essere corrisposti a tali dipendenti utilizzando gli istituti contrattuali, come ad esempio la indennità di risultato. Con le nuove regole invece questi compensi vanno esclusivamente ad incrementare il bilancio dell’ente; si deve ritenere con un sostanziale divieto di erogazione ai dipendenti stessi.
Occorre inoltre ricordare che i commi da 672 a 674 dettano regole per il trattamento economico dei dirigenti e degli amministratori delle società partecipate.
Il comma 672, che costituisce la disposizione di riferimento, stabilisce che, sulla base di un decreto del Ministero dell’Economia da emanare entro la fine del mese di aprile, le società controllate dallo Stato o da altre PA siano classificate in 5 fasce. Per ognuna di esse, fermo restando il tetto invalicabile di 240.000 euro annui lordi, saranno determinati vuoi il tetto massimo dei compensi che possono erogati agli amministratori ed ai dirigenti, nonché ai dipendenti. Con una postilla, viene stabilito che nella fissazione di questo compenso occorre avere “tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni”. Dal che sembra doversi trarre la conclusione che nel tetto prima ricordato vanno inseriti anche i compensi liquidati da altre PA, quali ad esempio lo stesso datore di lavoro come trattamento economico e/o collaborazioni.
Gli incarichi nelle società controllate
Il comma 675 impone nuovi vincoli alle società controllate che conferiscono incarichi a soggetti esterni ed il comma 676 irroga le sanzioni per la violazione di tale disposizione. L’ambito di applicazione è costituito da tutte le società che, anche in modo indiretto, sono controllate da pubbliche amministrazioni. Esse devono pubblicare sui propri siti internet le seguenti informazioni su tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni:
- estremi dell’atto, oggetto, ragione e durata;
- curriculum;
- compensi, in qualunque modo o con qualunque forma erogati;
- procedura seguita per la scelta del contraente e numero di soggetti che hanno partecipato alla stessa.
La pubblicazione deve essere effettuata entro 30 giorni e deve proseguire per i successivi 2 anni. Essa riguarda sia gli incarichi di collaborazione, sia quelli di consulenza, sia gli incarichi professionali, tra cui vanno inclusi anche quelli arbitrali. Per cui siamo in presenza di disposizioni che riguardano tutti gli incarichi, compresi appunto quelli che hanno natura professionale, come la rappresentanza in giudizio, la progettazione etc.
Questa previsione è rafforzata dalla scelta di fare della pubblicazione una condizione di efficacia del conferimento dell’incarico. Non meno rigide sono le sanzioni irrogate in caso di mancato rispetto di tale disposizione, anche sotto forma di parziale pubblicazione: viene irrogata una sanzione pari alla somma corrisposta che è posta in carico in modo cumulativo al responsabile delle pubblicazioni ed a quello che ha effettuato il pagamento.
La produttività ed il congedo di maternità
Il comma 183 dispone che il periodo obbligatorio di congedo di maternità sia computato ai fini del calcolo della indennità di produttività. Siamo in presenza di una disposizione di carattere generale che non è applicabile anche al pubblico impiego, ivi compresi quindi anche gli enti locali. Si deve evidenziare che questa disposizione non costituisce comunque una novità per il personale dei comuni, delle province e delle regioni. Si deve infatti ricordare che l’articolo 17, comma 4, del CCNL 14.9.2000 (cd code contrattuale) espressamente stabilisce che al personale del comparto regioni ed autonomie locali spetta la produttività (al pari della eventuale retribuzione di posizione) per il periodo di cd astensione obbligatoria.
Gli sgravi fiscali
Son previsti sgravi fiscali per il salario di produttività e per i servizi che il datore di lavoro rende in favore dei figli dei dipendenti, a partire dagli asili nido.
La prima di queste disposizioni prevede l’assoggettamento dei compensi di produttività ad una imposta sostitutiva del 10% entro il tetto di 2.000 euro annui (che salgono a 2.500 nel caso in cui i lavoratori siano coinvolti pariteticamente nella organizzazione del lavoro) ed a condizione che il reddito non sia superiore a 50.000 euro annui. Si deve rilevare che, per esplicita previsione del comma 186, essa non si applica attualmente al pubblico impiego e, di conseguenza, neppure al personale degli enti locali.
La seconda previsione pare applicabile anche nel pubblico impiego. Essa dispone, con un insieme di modifiche al DPR n. 917/1986, cd testo unico delle imposte sui redditi, che non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente, le seguenti voci:
- utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro in materia di “educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”;
- “somme, servizi e prestazioni” erogati dal datore di lavoro per la “fruizione di servizi di educazione e istruzione”, compresa la mensa, “la frequenza di ludoteche, centri estivi ed invernali e borse di studio”;
- “somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro” per “servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti”.
La norma richiede espressamente che vi debba essere un documento legittimante che deve riportare il “valore nominale” della prestazione.
I contributi dei lavoratori autonomi
I contributi che i lavoratori autonomi dotati di partita Iva ed iscritti alla gestione separata Inps devono versare rimangono fermi al 27%, che è la stessa misura dell’anno 2015. Si determina così la riduzione di un punto percentuale rispetto agli effetti che dovevano essere determinati dalla entrata in vigore delle previsioni di cui all’articolo 10 bis del DL n. 192/2014, per il quale la misura di tali contributi doveva salire al 28% nel 2016 ed al 29% nel 2017. La disposizione incide comunque solamente sull’anno 2016.
Il congedo di paternità
Sono prorogate ed ampliate le disposizioni dettate dalla legge n. 92/2012, cd Fornero, per i congedi che obbligatoriamente o in modo facoltativo possono essere goduti dei padri. In primo luogo, viene confermato anche per il 2016 che i padri devono necessariamente godere, entro i primi 5 mesi di vita del bambino, di un giorno di congedo.
Viene disposto l’ampliamento a 2 dei giorni di congedo che obbligatoriamente devono essere goduti dal padre entro i primi 5 mesi di vita del bambino,
Entro lo stesso periodo il dipendente può godere di ulteriori 2 giorni di congedo, che si sottraggono da quelli spettanti alla madre come congedo di maternità.
Si applicano, come modalità operative, le previsioni del Decreto del Ministero del Lavoro 22 dicembre 2012.
Gli uffici di staff
Il comma 243 dispone, per le amministrazioni statali, la riduzione del 10% delle risorse destinate al pagamento dei compensi ai dipendenti degli uffici di staff degli organi politici rispetto allo stanziamento del 2015. Tale riduzione non è ulteriore rispetto alla analoga riduzione che molte amministrazioni hanno disposto a partire dalla fine del 2010.
Si deve sottolineare che questa disposizione non ha come destinatari gli uffici di staff degli organi politici degli enti locali.
I pagamenti dei compensi
Il comma 904 conferma che i pagamenti disposti dalle PA a titolo di compensi di importo superiore a 1.000 euro debba essere effettuato esclusivamente in modalità telematiche. Occorre evidenziare che la disposizione utilizza la formula “degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati”. Essa riguarda tanto i compensi al personale che quelli corrisposti a soggetti esterni.
TABELLA RIASSUNTIVA
comma | oggetto | contenuto |
17 | Finanziamento delle unioni | Viene reso permanente il finanziamento di 30 mln di euro per la incentivazione delle unioni |
17/18 | Finanziamento delle fusioni | Viene reso permanente il finanziamento di 30 mln di euro per la incentivazione delle fusioni. Il contributo per le fusioni dei comuni non può superare il 40% dei trasferimenti erariali (non più il 20%) e comunque il tetto per ente è fissato in 2 mln di euro (non più 1,5), Con decreto del Ministero dell’Interno sono dettate le regole di ripartizione, tenendo conto della anzianità, della popolazione e del numero dei comuni |
49 | Termine adozione bilanci 2015 | Il termine di adozione dei bilanci preventivi del 2015 deve ritenersi fissato al 31 luglio in quanto giorno finale del mese |
183 | Congedo maternità | I periodi di congedo di maternità obbligatorio sono utili ai fini del calcolo del compenso di produttività limitatamente al settore privato |
182/ 189 | Sgravi fiscali per la produttività | Sono disposte riduzioni fiscali, a partire dalla tassazione al 10%, dei compensi erogati a titolo di produttività. Tali benefici si applicano limitatamente al settore privato |
190 | Sgravi fiscali per i servizi ai minori | Sono allargate a tutti servizi resi per l’assistenza ai minori (non più solo agli asili nido) le esenzioni fiscali per le somme spesa a tal fine dai datori di lavoro |
192/ 195 | Aziende confiscate alla mafia | Interventi per lo sviluppo delle competenze del personale dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati e stanziamenti di risorse aggiuntive per la gestione di tali beni |
203 | Contribuzione lavoratori autonomi | Viene ridotta per il 2016 al 27% (anziché alla cifra previgente del 28%) l’aliquota contributiva applicata ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps |
205 | Congedo di paternità | Prolungati per il 2016 la previsione di 2 giorni di congedo di paternità in riduzione di quello di maternità e l’elevazione a 2 giornate nei primi 5 anni di vita del bambino dei giorni di congedo obbligatorio di paternità da usufruire in aggiunta a quelli di maternità |
215 | Assunzioni flessibili regioni a statuto speciale | Sono prorogati per tutto il 2016 i rapporti di assunzione a tempo determinato da parte degli enti locali delle regioni a statuto speciale che hanno rispettato il tetto di spesa del personale, tale proroga è estesa anche agli enti che hanno approvato ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato con oneri a carico delle regioni. Viene confermato che i contributi regionali vanno al di fuori del tetto alla spesa del personale dei singoli enti locali |
216 | Assunzione dirigenti statali | Previste la riforma della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e fissati i tetti per la assunzione di dirigenti per le amministrazioni statali |
219 | Riduzione dirigenza pubblica | Sono resi indisponibili i posti dirigenziali vacanti nelle PA alla data del 15 ottobre 2015. Gli incarichi dirigenziali conferiti tra tale data e lo 1.1.2016 sono confermati fino alla scadenza. Eccezione, tra l’altro, per le assunzioni in mobilità. Possibilità di conferimento degli incarichi nel rispetto dei posti resi indisponibili |
220 | Ricognizione dirigenza statale | Con DPCM da adottare entro il 31 gennaio 2016 viene effettuata la ricognizione della dotazione organica della dirigenza statale |
221 | Dirigenza enti locali e regioni | Vincolo alla ricognizione della dotazione organica della dirigenza degli enti locali e delle regioni per eliminare duplicazioni. Possibilità di conferimento motivato senza vincoli di esclusività degli incarichi dirigenziali ai dirigenti delle avvocature e della polizia locale. Non applicazione del principio della rotazioni di cui alla legge anticorruzione nel caso in cui risulti incompatibile con la struttura dell’ente |
224 | Esclusione dai vincoli alla dirigenza | Sono esclusi, tra gli altri, dai vincoli dettati dal comma 219 i dirigenti delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali |
226 | Risparmi e sanatoria contratti decentrati | Per dare applicazione al recupero delle somme illegittimamente inserite nei fondi per la contrattazione decentrata si possono utilizzare, da parte delle regioni ed enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica, i proventi derivanti dalle misure di taglio della dirigenza e di non applicazione delle possibilità di effettuare assunzioni |
227/ 229 | Tetti di spesa per le nuove assunzioni | Nelle amministrazioni dello Stato per gli anni 2016/2017 e 2018 il tetto di spesa per le nuove assunzioni è fissato nel 25% del costo del personale cessato nell’anno precedente. Regioni ed enti locali negli anni 2016/2017 e 2018 hanno come tetto di spesa per le nuove assunzioni il 25% del costo del personale cessato nell’anno precedente; mentre per le assunzioni di personale degli enti di area vasta il tetto rimane fissato nelle cifre previste dal DL n. 90/2014, con disapplicazione per gli anni 2017 e 2018 delle deroghe per gli enti con un rapporto inferiore al 25% tra spesa del personale e spesa corrente. Dal 2016, nel rispetto del tetto alla spesa del personale, i comuni nati a seguito di fusioni possono dare corso ad assunzioni nel rispetto del tetto del 100% della spesa del personale cessato. |
234 | Personale in eccedenza degli enti di area vasta | Le modalità assunzionali ordinarie sono ripristinate una volta che nella regione è stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza. Tale accertamento è effettuato tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica |
235 | Compensi organi società partecipate | Viene abrogata la destinazione al fondo per le risorse decentrate dei compensi attribuiti a dipendenti pubblici che fanno parte degli organi delle società partecipate. Per cui tali risorse vanno destinate al bilancio delle amministrazioni |
236 | Tetto al salario accessorio | Le risorse destinabili al salario accessorio dei dipendenti e dirigenti pubblici non devono superare quelle destinate a tal fine nel corso dell’anno 2015. Viene prevista la riduzione proporzionale per la diminuzione del personale, tenendo conto del personale assumibile. |
243 | Tetto spesa uffici di staff | Viene ridotto del 10%, tranne che per le amministrazioni che hanno già provveduto dopo il 2010, il tetto di spesa per le assunzioni flessibili degli uffici di staff degli organi di governo dei ministeri |
281 | Opzione donna | Viene consentito l’accesso al trattamento anticipato di pensione per le donne in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti. E’ richiesta l’opzione per il sistema del calcolo contributivo integrale |
286 | Indicizzazione pensioni | Viene disposta la proroga per il biennio 2017/2018 delle disposizioni dettate per il triennio 2014/2016 in materia di indicizzazione delle pensioni in misura differenziata sulla base del loro importo |
287 | Indicizzazione pensioni | Viene evitata la possibilità di indicizzazioni in negativo delle pensioni |
290/291 | Tassazione pensioni | Viene disposta la modifica delle regole in vigore per la tassazione delle pensioni |
298 | Riscatto della laurea | Diventa cumulabile il riscatto dei periodi di laurea con quelli relativi ai congedi parentali |
299 | Penalizzazione pensioni anticipate | Sono abrogate le regole per la penalizzazione di coloro che sono collocati in pensione anticipata |
301/302 | Cure termali | Modificate le regole per le cure termali relativamente alle erogazioni disposte dall’Inps e dall’Inail |
303 | Danno biologico | Disposta la rivalutazione annuale della misura del danno biologico da corrispondere da parte dell’Inatl |
306 | Lavori di pubblica utilità | Viene estesa anche ai lavoratori in mobilità la possibilità di essere utilizzati per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a vantaggio delle proprie comunità |
310 | Cococo | Previsto il riconoscimento della indennità di disoccupazione per i cococo per gli episodi che maturano nel corso del 2016 |
312/ 316 | Copertura assicurativa volontari | Previsto l’ampliamento della copertura per i rischi di infortunio sul lavoro dei volontari |
346 | Assunzioni flessibili Matera | Il comune di Matera può superare il tetto di spesa per le assunzioni flessibili previsto dall’art. 9, comma 28, Dl 78/2010 |
386 | Lotta alla povertà | Viene istituito il Fondo per la lotta alla povertà presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 600 mln per l’anno 2016 |
388, 392/ 396 | Lotta alla povertà | Disposta l’introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà – correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.
Istituiti il Fondo sperimentale per il contratto della povertà educativa ed il Fondo alimentare per indigenti, semplificate le regole per la cessione gratuita di beni alimentari |
391 | Carta famiglia, | Introdotta la carta della famiglia, per i nuclei con almeno 3 figli a carico |
432/437 | Personale comuni abruzzesi | Prorogati per gli anni 2016 e 2017 i contratti per il personale a tempo determinato dei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 |
438/439 | Personale comuni emiliani | Prorogate alla fine del 2016 le risorse aggiuntive destinate allo straordinario del personale dei comuni emiliani colpiti dal sisma del 2012 |
466/470 | Rinnovi contrattuali | Stanziati per i rinnovi contrattuali, comprensivi di oneri riflessi ed Irap, nelle PA statali 300 mln. Con DPCM da emanare entro la fine del mese di gennaio saranno definiti i criteri di determinazione di tali oneri per le amministrazioni non statali, che sono chiamate a finanziare direttamente i relativi costi. Le attività dei comitati di settore delle regioni e degli enti locali non sono limitate ad un solo comparto |
484 | Procedimenti concessioni demaniali | Sono sospesi fino al 30 settembre i procedimenti pendenti alla data del 15/11/2015 per le concessioni demaniali marittime, tranne quelli relativi ai comuni sciolti per sospetto di infiltrazioni mafiose |
494-499 e 501/510 | Aumento dei vincoli per gli acquisti centralizzati, centrali uniche di committenza, mercato elettronico della PA | Per gli acquisti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile il vincolo del ricorso alla Consip è derogabile nel caso di ricorso ad altre centrali di committenza se si raggiungono i risparmi previsti dalla norma.
Si estende l’ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riferimento a tutte le stazioni appaltanti ed agli enti locali. L’obbligo viene esteso alle manutenzioni. I comuni possono effettuare direttamente, senza più la soglia dei 10.000 abitanti, acquisti fino a 40.000 euro. Il vincolo del ricorso al mercato elettronico della PA è limitato agli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro, fermo restando il tetto della soglia comunitaria. Previsto l’obbligo della adozione del programma biennale degli acquisti di importo superiore ad 1 mln. Tale documento va pubblicato sul profilo dell’ente e sul sito dell’Osservatorio. In caso si inosservanza, salva la conclamata urgenza, maturano responsabilità disciplinare e dirigenziale ed il divieto di fare ricorso a finanziamenti pubblici. In caso di mancanza di convenzione Consip, l’ANAC individua i prezzi che costituiscono il tetto massimo per le PA. |
511 | Riequilibrio dei contratti | Previsto il riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti. |
512/520 | Acquisti informatici delle PA | Introdotto l’obbligo del ricorso alla Consip per gli acquisti informatici. Le regioni sono autorizzate ad effettuare assunzioni di personale per dare funzionalità ai soggetti aggregatori. Disposta l’adozione del piano nazionale per l’informatica delle PA. L’obiettivo è la riduzione del 50% dei costi sostenuti dalle PA. Le deroghe devono essere adottate dagli organi di vertice se il bene disponibile a livello nazionale non è giudicato idoneo, con obbligo di comunicazione all’Anac ed alla Agid. La violazione di queste disposizioni è rilevante ai fini contabili e disciplinari |
617 | Personale comunale degli uffici giudiziari | Le convenzioni con cui i comuni consentono la utilizzazione di proprio personale da parte degli uffici giudiziari possono protrarsi per tutto il 2016 e la relativa spesa non deve superare il 20% del capitolo specificamente previsto |
633 | Contratto autoferrotranvieri | Vengono ridotte le risorse stanziate per il rinnovo del contratto nazionale del personale delle aziende di trasporto pubblico locale |
636 | Acquisto autovetture | Viene prorogato per tutto il 2016 il divieto per le PA di acquistare autovetture e di stipulare leasing per lo stesso fine |
657/658 e 669 | Scuole pubbliche di formazione | Disposto il commissariamento della SNA ai fini della sua ristrutturazione e di conseguire risparmi di spesa. Previste modalità nuove per il versamento dei corrispettivi per l’utilizzo della ex sede della Scuola del Ministero dell’Interno.
Il Formez deve ridurre i propri costi di funzionamento del 20% |
672/676 | Compensi amministratori e personale società partecipate | Per la definizione dei compensi agli amministratori e personale delle società controllate da PA viene prevista l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia per la definizione di 5 fasce, fermo restando il tetto annuo massimo di 240.000 euro.
Per tali società viene disposto l’obbligo di pubblicare le informazioni sugli incarichi di collaborazione, consulenza e professionali conferiti. Tale pubblicità è condizione di efficacia per il pagamento, con irrogazione di una sanzione pari alla somma corrisposta |
707 | Superamento del patto di stabilità | Restano ferme le sanzioni previste per le amministrazioni che non hanno rispettato il patto nel 2015 e/o negli anni precedenti |
723/724, 726/727 | Sanzioni per la violazione del vincolo del pareggio di bilancio | Agli enti che non rispettano il vincolo del pareggio di bilancio sono irrogate nell’anno successivo le seguenti sanzioni: riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, versamento da parte della regione allo stato dello scostamento registrato, divieto di superamento del tetto delle spese impegnate nell’anno precedente, divieto di effettuare investimenti, divieto di effettuare assunzioni a qualunque titolo, taglio del 30% delle indennità di carica. Le ultime due sanzioni si applicano anche nel caso di inadempimento dell’obbligo di comunicazione. In caso di accertamento del mancato rispetto del vincolo successivamente, le sanzioni operano nell’anno dopo l’accertamento. Nullità dei contratti di servizio che derogano a questi vincoli. L’accertamento da parte della Corte dei Conti del rispetto del vincolo con artifici contabili è sanzionato. |
760 | Assunzioni personale province | Gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2015 possono effettuare assunzioni di personale in sovrannumero delle province |
762 | Vincolo pareggio e assunzioni | I vincoli alle assunzioni ed alla spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Agli enti che non erano sottoposti al patto continuano ad applicarsi le regole precedentemente in vigore, cioè il comma 562 della legge 296/2006 |
764/774 | Personale in sovrannumero delle province | Istituito un fondo di 60 mln per il sostegno al trasferimento di funzioni delle province: il 66% è destinato alle regioni per il mantenimento della situazione finanziaria ed il 34% per il personale provinciale non ricollocato.
Prevista entro gennaio la nomina di un commissario ad acta per le regioni che non hanno legiferato in attuazione della legge 56/2014, con assegnazione alla regione delle funzioni non fondamentali delle province. Trasferimento al Ministero di Giustizia del personale delle province collocato utilmente nelle graduatorie di mobilità, con fissazione del tetto di 1.000 unità. L’acquisizione del personale delle province è operato prescindendo dall’assenso dell’ente di appartenenza. Previsto l’aumento della dotazione organica nel caso di riallocazione da parte della regione della funzione di polizia amministrativa locale |
776 | Stabilizzazione precari regionali | La stabilizzazione dei precari regionali è consentita per il personale in servizio allo 1.1.2016, che entro tale data abbia maturato i requisiti di anzianità triennale ed a condizione che gli oneri siano compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica |
904 | Pagamento compensi dalle PA | Le amministrazioni che dispongono pagamenti di emolumenti superiori a 1000 euro devono necessariamente utilizzare strumenti telematici |