LA SPESA PER LE ASSUNZIONI FLESSIBILI PER LA CORTE DEI CONTI

 

La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 23 dello scorso 20 giugno ha stabilito che gli oneri derivanti dalla instaurazione di rapporti ex comma 557 della legge n. 311/2004 entrano nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili solamente per la quota in cui determinano aumenti di spesa per l’insieme delle amministrazioni. In tali tetti di spesa non entrano invece né gli oneri per il comando di personale, né quelli per le convenzioni per la gestione associata ex articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, né quelli per le convenzioni ex articolo 14 del CCNL 22.1.2004 per la utilizzazione in modo congiunto del responsabile. I risparmi che le amministrazioni cedenti conseguono per il rimborso di tali spese non possono essere utilizzati per finanziare nuove assunzioni di personale, anche a tempo determinato.

Ecco il principio di diritto affermato dal citato parere “Il limite di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010 non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale previsto dall’articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004 avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei vincoli posti dall’articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006 (nda nel tetto di spesa per il personale). La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”.