IL TETTO DI SPESA PER LE ASSUNZIONI FLESSIBILI

Le amministrazioni possono dare corso ad assunzioni flessibili nei limiti del tetto di spesa destinato alle stesse finalità nel 2009 o nel triennio 2007/2009 o nel caso in cui in tali anni non vi sia stata spesa per queste assunzioni e laddove si tratti di servizi essenziali, determinandone uno nuovo. Sono queste le principali indicazioni dettate dal recente parere della Corte dei Conti della Puglia n. 149 del 15 settembre 2016.

Leggiamo nella deliberazione che in assenza di spesa per le assunzioni flessibili non solo nell’anno 2009, ma anche per il triennio 2007-2009 “dovranno reputarsi consentite le assunzioni determinate dalla assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale per l’Ente e la spesa così determinata costituirà il parametro finanziario per gli anni successivi (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 140/2014; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 29/2012). Trattasi di orientamento richiamato anche dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 12/2012”.