La contrattazione decentrata non ha alcun titolo per intervenire sulla disciplina dei buoni pasto, salvo che per individuare i dipendenti che possono fruirne durante un periodo di interruzione più ridotto. Le risorse del fondo per la contrattazione decentrata, neppure per gli eventuali risparmi, non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del servizio mensa e/o dei buoni pasto. In questa direzione vanno le indicazioni dell’Aran.
Essa ci dice che la contrattazione decentrata può intervenire in materia di erogazione dei buoni pasto di contatto solamente, sulla base delle previsioni del CCNL 9.5.2006, per consentire a specifiche figure professionali comprese nell’elenco individuato da tale documento di fruire di questa opportunità anche senza rispettare il vincolo della interruzione della prestazione, anche all’inizio o alla fine dell’orario. Si ricorda che esse possono essere scelte tra quelle “operanti nelle aree della protezione civile, della vigilanza, dell’area scolastica ed educative e delle attività di biblioteca”.
Il parere ricorda che “gli oneri connessi all’erogazione dei buoni pasto sono sostenuti esclusivamente dal bilancio dell’ente e non sono a carico delle generali risorse decentrate.. Ciò comporta l’impossibilità di utilizzare eventuali risorse del fondo per la contrattazione decentrata non spese in un anno per il finanziamento dell’erogazione dei buoni pasto nell’anno successivo”.
Per la loro erogazione è “necessaria la esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano”. Come prestazioni pomeridiane “sono utilmente valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze”. Occorre inoltre che i buoni pasto siano fruiti durante una pausa che deve essere compresa tra 30 minuti e 2 ore. Esiste “un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro; nell’esercizio di tale autonomo potere decisionale, l’ente definisce in via preventiva, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità dei relativi oneri, le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l’entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, a tal fine richieste al personale”.