Per la Corte dei Conti si devono ritenere esclusi dalla percezione dei diritti di rogito i segretari di fascia A e B che svolgono la loro attività in comuni privi di dirigenti dalla possibilità di percepire i diritti di rogito. Sono queste le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 50/2016; in questa direzione si devono ricordare la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 21/2015 ed il parere della sezione di controllo della magistratura contabile dell’Emilia-Romagna n. 74/2016.
Per la magistratura ordinaria questi compensi non possono essere erogati esclusivamente ai segretari che svolgono la propria attività negli enti in cui vi sono i dirigenti. In questa direzione vanno le sentenze del Tribunale di Milano 1539 del 18 maggio 2016 e 2516 del 29 settembre 2016, del tribunale di Busto Arsizio 307/2016. Esse contestano la esclusione dalla fruizione dei compensi dei segretari che, essendo inquadrati in fascia A o B, sono equiparati ai dirigenti.
Nella stessa direzione, anche se in modo implicito, va la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016.