Gli oneri per le assunzioni dirigenziali finanziate da altre PA, dalla Unione Europea o da privati non vanno inclusi nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili: sono queste le importanti ed innovative, almeno per numerosi aspetti, indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 87 del 4 ottobre 2016. Tale deroga si applica anche a quelle di cui al comma 2 dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), cioè quelle effettuate per coprire posti vacanti in dotazione organica. Ricordiamo che, espressamente, il DL n. 113/2016 ha stabilito che la spesa per le assunzioni di dirigenti assunti ai sensi del comma 1 del citato articolo 110 del TUEL, cioè per coprire posti vacanti in dotazione organica, è da considerare esclusa dal tetto di spesa per le assunzioni flessibili, di cui al comma 28 dell’articolo 9 del DL n. 78/2010.
Il parere perviene a questa conclusion sulla base della tesi interpretative consolidate che ci fa “ritenere estranee dal limite in questione quelle spese per assunzioni con contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile che in realtà non comportino alcun aggravio finanziario per il bilancio dell’ente, in quanto finanziate con contributi europei o fondi trasferiti da altri soggetti pubblici o private”.
Ci viene detto che, “per stabilire se una determinata spesa di personale, finanziata con il contributo di soggetti pubblici esterni, possa essere esclusa dal calcolo delle capacità assunzionali dell’Ente con la conseguente creazione di maggiori spazi di spesa, occorra necessariamente riferirsi al dato normativo in cui si rinviene la relativa disciplina, così da ammettere tale possibilità soltanto in caso essa sia espressamente contemplate”.
Occorre aggiungere che queste indicazioni possono essere applicate anche agli oneri per tutte le altre assunzioni flessibili.