Per l’Aran il numero degli abitanti delle segreterie in convenzione è quello del comune capofila e non deve essere calcolato con riferimento alla popolazione complessiva degli enti aderenti. Il parere riprende le indicazioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero dell’Interno. In senso diametralmente opposto vanno i principi contenuti nella sentenza del Tribunale di Como n. 203/2016.
L’Aran ritiene che il calcolo della popolazione sulla base di quella del solo comune capofila corrisponde alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, con particolare riferimento agli articoli 37, 41 e 45 del CCNL 16.5.2001 ed all’articolo 3 del CCNL 1.3.2011: “l’art.45 del CCNL del 16.5.2001 stabilisce che, in caso di segreteria convenzionata, al segretario compete solo ed esclusivamente la specifica retribuzione mensile aggiuntiva ivi prevista, pari ad una maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art.37, comma 1, lett. da a) ad e) del medesimo CCNL del 16.5.2001 in godimento dello stesso”.
Sono messi in evidenza possibili effetti paradossali nel caso di applicazione del criterio di calcolo della popolazione in relazione al numero degli abitanti di tutti i comuni aderenti alla convenzione.