Il parere negativo dei revisori dei conti su una bozza di contratto collettivo decentrato integrativo obbliga le parti alla riapertura della trattativa: lo ricorda l’Aran nel parere 1250 dello scorso 3 febbraio.
Ecco le motivazioni:
- “la preventiva verifica della compatibilità degli oneri delle clausole del contratto di secondo livello con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell’ente, ma anche del rispetto delle disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, rappresenta un requisito assolutamente necessario”;
- ai revisori spetta una vera e propria verifica di legittimità delle disposizioni contrattuali, tra cui il controllo delle clausole dettate dai contratti decentrati, con riferimento alle previsioni dei contratti nazionali;
- “l’ipotesi di accordo sottoscritta, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa (predisposte ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. n. 165/2001) è trasmessa al soggetto istituzionalmente preposto al controllo della contrattazione integrativa (collegio dei revisori o revisore unico o altro organo previsto dall’ordinamento dell’ente), nel termine di 5 giorni dalla stipulazione”;
- “sulla base della sopra richiamata disciplina legale e contrattuale, quindi, in presenza di un parere non favorevole dell’organo di controllo, si rende necessario riaprire il negoziato”.