DOMANDA
Quando sono arrivata ho riscontrato che la contrattazione decentrata per l’anno 2014 e 2015 non era stata fatta e che non è stato sottoscritto il nuovo contratto normativo. Nel 2014 è stata fatta la contrattazione economica per l’anno 2013 sulla base del contratto normativo 2013.
Il punto è che adesso i sindacati stanno chiedendo che si dia corso al pagamento dell’accessorio per gli anni 2014 e 2015 sulla base del contratto vecchio. In particolare la CISL sta sostenendo che dobbiamo dar corso sulla base del contratto vecchio e che quello che si dovesse firmare adesso non può avere validità retroattiva.
RISPOSTA
Nel caso in cui il fondo per la contrattazione decentrata sia capiente, l’ente deve dare corso alla applicazione dei contratti decentrati previgenti sulla base del principio stabilito dai contratti nazionali della loro ultrattività. In ogni caso, a prescindere dai contratti decentrati vanno comunque corrisposte le indennità che sono regolate esclusivamente dal contratto nazionale, cioè turno, reperibilità, rischio e compensi aggiuntivi per le giornate festive. I contratti non possono avere decorrenza retroattiva. Vi ricordo il vincolo per cui le risorse non utilizzate nell’anno possono essere trasferite all’anno successivo solamente se provenienti dalla parte stabile.