IL TAGLIO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Per il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 27/2016, nella determinazione del taglio del fondo per la contrattazione decentrata si deve tenere conto del personale assumibile, ma non è in alcun modo necessario effettuare la verifica delle assunzioni effettivamente intervenute, come invece sembra prospettare la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2016. Il parere fa proprie le indicazioni già espresse sul punto dalla sezione regionale di controllo della magistratura contabile della Lombardia. Ci viene detto espressamente che “gli enti locali devono contenere il fondo destinato al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, entro il limite massimo di quanto destinato, allo stesso fine, nel 2015, nonché eventualmente decurtarlo in proporzione alle riduzioni del personale in servizio medio tempore intervenute, tenendo conto, tuttavia, in tale calcolo, anche del personale assumibile in base alla programmazione triennale”. Ed ancora, che “in base alla lettura della novella, non appare trovare alcun addentellato normativo la necessità di compiere una rettifica alla fine dell’esercizio per adeguare il fondo (costituito tendendo conto sia del personale assunto che di quello giuridicamente assumibile) alle assunzioni effettivamente intervenute, come sembra prospettare la circolare MEF-RGS n. 12/2016 .. (tale ultima prospettazione avrebbe la conseguenza di rendere priva di effetti la novità, rispetto al previgente citato art. 9, comma 2-bis, contenuta nell’esposto inciso finale del comma 236 in esame)”.