IL RECUPERO DELLE SOMME ILLEGITTIMAMENTE INSERITE NEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 98/2017 ha chiarito che i recuperi del fondo previsti dall’articolo 4, comma 1, del DL n. 16/2014 si applicano anche nel caso di somme relative alla erronea costituzione dei fondi stessi e che a tal fine si possono utilizzare anche i risparmi delle capacità assunzionali.
Ci viene detto in premessa che la ricostruzione dei fondi deve intervenire “nei limiti della prescrizione ordinaria e delle disposizioni vincolistiche poste dalla legislazione applicabile”. Ed ancora viene chiarito che “entro il limite della prescrizione ordinaria potranno essere effettuate le integrazioni, correzioni ed eliminazioni necessarie per una corretta ricostruzione delle risorse, certe, stabili e continuative, anche al fine di determinare correttamente l’ammontare delle somme erogate in eccesso che hanno alimentato il fondo per il salario accessorio del personale erroneamente costituito. Tali somme che dovranno essere oggetto di recupero con le modalità previste dai commi 1 e 2 del citato art. 4, dovranno, altresì, essere quantificate nel rispetto dei vincoli normativi vigenti tempo per tempo.. La ricostruzione delle partite economico-finanziarie del fondo nel tempo – anche alla luce del quarto periodo, comma 3-quinquies dell’art. 40 del D Lgs n.165 del 2001 -, non potrà in ogni caso determinare un incremento della spesa”. Circa la utilizzazione per il recupero sul fondo dei risparmi derivanti dalle capacitò assunzionali dell’ultimo triennio, sulla scorta delle deliberazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015 e del parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 172/2016, ci viene detto che “si ritiene possibile agire in compensazione per le somme da recuperare anche attraverso l’uso dei risparmi conseguenti al mancato utilizzo dei resti assunzionali dell’ultimo triennio, calcolati in conformità all’art. 1, comma 228, della legge 208/2015”.