DOMANDA
Si chiede di conoscere se il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado di cui all’art. 4, comma 1 della legge n. 53/2000 sia cumulabile con i tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati, di cui all’art. 19, comma 2 del CCNL 6/7/1995 autonomie locali (o analoga disposizione contrattuale di altro comparto), o se entrambe le fonti, rispettivamente normativa e contrattuale, facciano riferimento alla medesima fattispecie e, dunque, consentano al lavoratore di poter usufruire complessivamente di soli 3 giorni di permesso retribuito all’anno.

RISPOSTA
La disciplina dei permessi di cui all’articolo 4 della legge n. 53/2000 è negli enti locali recepita dall’articolo 18 del CCNL 14,9.2000. Per cui si applicano sia l’articolo 19 del CCNL 6.7.1995 sia l’articolo 4 della legge n. 53/2000.
Non vi sono ad avviso di chi scrive ragioni ostative alla cumulabilità, stante il tetto dettato dal contratto e dalla norma di legge. Occorre rispettare le condizioni previste dalla normativa, quindi la convivenza, oltre al grado di parentela. Si veda il parere Aran RAL 915.