DOMANDA
Si pone un quesito sula possibilità che la Posizione Organizzativa del ns. comune, autorizzata ad effettuare attività lavorativa aggiuntiva per tutto il 2016 e per ulteriori 12 ore settimanali presso altro Ente ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L.311/2004 per un ammontare complessivo, pertanto, di 48 ore settimanali, possa o meno avvantaggiarsi in deroga alle disposizioni ex D.Lgs 66/2003 della disciplina di cui all’art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n°8 e ss.mm.ii. che espressamente autorizza il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali (compreso il titolare dell’Ufficio Elettorale) ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili pro capite sino ad un massimo di 60 ore mensili, nel periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione ed il quinto giorno successivo alla stessa data.

RISPOSTA
Se un dipendente svolge attività a tempo pieno presso il comune ed è autorizzato a svolgere 12 ore settimanali presso un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o con una unione di comuni, non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario presso il comune, ivi compreso lo straordinario elettorale in quanto supererebbe il tetto massimo delle 48 ore settimanali calcolato per ogni quadrimestre.