DOMANDA
Il comune ha avuto una cessazione nel 2014; a fronte di tale cessazione nel 2015 è stata effettuata l’assunzione a tempo pieno di dipendente della stessa categoria e profilo della Provincia, tramite selezione pubblica per procedura di mobilità volontaria di personale proveniente dai ruoli di Enti di Area Vasta ai sensi art. 30 c.1 e 2 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. (prima della piattaforma dei ruoli sovrannumerari).
Al contempo nel 2015 è avvenuta una cessazione di un altro dipendente.
Volendo effettuare nel 2017 una assunzione è giusto considerare la possibilità di effettuare tale nuova assunzione nel limite del 75% della sola cessazione del 2015? Espletata poi la procedura di mobilità obbligatoria e volontaria, può essere effettuato l’accesso a graduatorie valide di altri Enti?

RISPOSTA
Il comune può utilizzare le capacità assunzionali del 2015 e del 2016, stante che le assunzioni in mobilità volontaria non entrano nel tetto delle assunzioni. La loro misura dipende dal possesso dei requisiti di rapporto tra spesa del personale e spesa corrente e dal rispetto dei parametri previsti per gli enti dissestati relativamente al rapporto tra dipendenti e popolazione. Espletate senza esito positivo le procedure di cui agli articoli 34 bis e 30 del DLgs n. 165/2001 si può dare corso alla assunzione tramite la convenzione per la utilizzazione di graduatorie di altre amministrazioni.