LA PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
La pesatura delle posizioni organizzative deve essere effettuata dalle amministrazioni ogni qual volta vengono modificati gli assetti dell’ente ovvero in presenza di una diminuzione delle risorse destinate a questa forma di incentivazione. Sono le indicazioni dettate dall’Aran nel parere Ral 1930.
In primo luogo si deve ricordare che è un obbligo delle amministrazioni il dare corso alla graduazione delle posizioni organizzative in relazione ai compiti ed alle responsabilità che sono assegnati ad ognuna di esse, provvedendo di conseguenza alla erogazione di una indennità di posizione che, entro i i limiti minimi e massimi fissati dal CCNL 31.3.1999, tiene conto degli esiti di tale graduazione. Non siamo in presenza di una scelta discrezionale, ma di una disposizione che ha carattere vincolante.
Di conseguenza, si deve dare corso allo stesso adempimento in presenza di una “nuova graduazione della rilevanza organizzativa sulla base del sistema di valutazione delle posizioni organizzative a tal fine adottato, in presenza di un ampliamento o di una riduzione dei compiti e delle responsabilità che la caratterizzano”. La modifica della graduazione si impone anche in caso di “diminuzione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dell’istituto”. In tal caso, infatti, si potrebbe determinare la “necessità di rivedere in minus gli importi in atto.. anche se sulla base delle medesime risultanze del processo di graduazione delle stesse già precedentemente applicato”. Si deve sottolineare che l’Aran non prende in esame la modifica della metodologia di valutazione utilizzata dalle amministrazioni come evento che determina la necessità di dare corso ad una modifica della pesatura delle posizioni organizzative.
Anche se non contenuto nella risposta dell’Aran, si deve ritenere che le stesse regole si debbano applicare anche nel caso di mutamenti del disegno organizzativo della dirigenza e/o di riduzione delle risorse destinate alla corresponsione del loro salario accessorio.