DOMANDA
L’attuale normativa fa divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1 dell’art.2 del d.lg.vo n.81/2015 e cioè rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita’ di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.” Pertanto, in applicazione di tale disposizione, ritengo che il Comune non possa stipulare rapporti di collaborazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa. Nello specifico, l’Amministrazione comunale vorrebbe affidare le notifiche degli atti dei tributi locali a messi comunali notificatori tributari scelti tra soggetti esterni, che hanno conseguito la qualifica con un corso di formazione organizzato dal Comune medesimo e a seguito del superamento di uno specifico esame, come previsto dall’art..1 commi 158 e seguenti della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).
RISPOSTA
A mio avviso fino al 312 dicembre è possibile conferire incarichi di cococo, che sicuramente rispettino i vincoli dettati dal legislatore. La fattispecie da Lei prospettata non rientra nell’ambito delle attività che possono essere svolte dai cococo in quanto, almeno, siamo in presenza di attività ordinarie ed in quanto l’attività ha una rilevanza esterna.