Le posizioni organizzative non possono essere revocate solamente perché cambia il sindaco: è questo il principio affermato dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 9728/2017.
Ecco il principio di diritto che viene affermato: “la revoca degli incarichi di posizioni organizzative nell’ambito degli enti locali può essere disposta sulla base degli specifici presupposti indicati dall’art. 9, comma 3, del c.c.n.l. 31.3.1999 ed è illegittima se comunicata in considerazione del mero mutamento dell’organo investito del potere di nomina. La illegittimità dell’interruzione dello svolgimento degli incarichi dirigenziali determina — in linea generale – il diritto alla reintegrazione negli incarichi stessi”.
In premessa la sentenza richiama le indicazioni dettate dalla Corte Costituzionale, per la quale lo spoil system è da considerare illegittimo in quanto non tiene conto del fatto che “il principio di continuità dell’azione amministrativa è strettamente correlato a quello del buon andamento dell’azione stessa, criterio che comporta – per i dirigenti – una valutazione fondata sui risultati da perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico.. La revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti può, dunque, essere conseguenza soltanto di una accertata responsabilità dirigenziale, in presenza di determinati presupposti e all’esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato”.
Per la sentenza questi “principi vanno affermati con riguardo alle posizioni organizzative”; non a caso la norma contrattuale dispone che “la revoca degli incarichi di posizioni organizzative (incarichi che, di norma, hanno durata non superiore a 5 anni) viene ricollegata, dalle disposizioni contrattuali di settore, solamente alla presenza di determinati presupposti correlati alla modifica della struttura organizzativa dell’ente ovvero ad una valutazione negativa del risultato raggiunto, e non può essere disposta a seguito del mero rinnovo delle cariche politiche”.
Tra le ragioni della revoca anticipata degli incarichi di responsabile di posizione organizzativa “non è compreso il mutamento dell’organo investito del potere di nomina”.