Si deve applicare alle risorse destinate alla indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti il tetto dettato al fondo per il salario accessorio del personale. All’interno di questo totale è rimessa alla autonomia dei singoli enti la possibilità di compensare con incrementi del fondo tagli alle risorse destinate alle posizioni organizzative e tagli al fondo con incrementi delle risorse per il salario accessorio delle posizioni organizzative. Tali principi sono fissati nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 49/2017.
Leggiamo testualmente che il limite dettato dal legislatore riguarda “solo la cristallizzazione dell’importo complessivo mentre resta riservata alla valutazione discrezionale dell’ente la decisione sul mantenimento delle risorse per un eventuale nuovo incarico di P.O. (nell’ipotesi che il risparmio derivasse da cessazione del dipendente e non della posizione) laddove necessario o, in alternativa, sull’eventuale destinazione a progetti di produttività o a processi di razionalizzazione dei servizi, tenendo comunque presente che la gestione del Fondo dovrebbe precipuamente rappresentare proprio uno strumento di flessibilità dal quale far derivare una gestione dei costi del personale improntata a conseguire un migliore grado di efficienza. Pertanto, laddove il mantenimento e il conseguente spostamento di risorse non determini una violazione dei limiti di incremento del Fondo così come stabiliti per il 2017 dall’art. 23 secondo comma del D.Lgs n.75/2017, la destinazione delle componenti non vincolate resta devoluta alla valutazione discrezionale dell’Ente che ne disporrà in ragione della situazione organizzativa peculiare tenendo, peraltro, presente la preminenza della valenza di strumento di miglioramento dell’efficienza e della produttività che dovrebbe essere connaturata alla componente accessoria della retribuzione”.