Matura responsabilità amministrativo/contabile a seguito dell’accertamento della illegittimità delle assenze: è questo il principio fissato dala sentenza della Corte dei Conti della Toscana n. 128/2017.
La condanno segue ad una sentenza penale passata in giudicato, con cui è stato accertato l’assenteismo del dipendente. In premessa, viene ricordato che deve essere considerato consolidato il principio per cui “la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata nel giudizio penale ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”. Per cui al giudice contabile non resta che dovere procedere alla verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave ed alla definizione della misura della condanna.
La sentenza ci dice che la “quantificazione deve essere operata in ragione degli emolumenti stipendiali corrisposti al ..nel periodo interessato dal compimento dei plurimi fatti illeciti delittuosi”, quindi “in ragione delle giornate in cui si sono verificare le assenze dal servizio”,
A questo danno occorre aggiungere quello di immagine, in quanto:
1) “le condotte illecite di cui si è reso responsabile il .. sono state altresì oggetto di diffusione ampia dalla stampa locale”;
2) “Il disdoro per l’Amministrazione di appartenenza che viene in rilievo, anche per la significativa reiterazione della condotta illecita che ha abbracciato un periodo di tempo assai ampio, è risultata tale da integrare la fattispecie prevista dalla norma di settore”.