Per il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Emilia-Romagna n. 136/2017 le risorse provenienti da piani di razionalizzazione vanno in deroga rispetto al tetto del fondo solamente se prevedono lo svolgimento di attività aggiuntive.
Il parere ricorda in premessa le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 34/2017 per la quale “le economie derivanti dall’attuazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono escluse dal tetto di spesa previsto dall’art.1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”. Di conseguenza, il parere ci dice che si deve ritenere che “nell’assumere ogni scelta amministrativa di sua esclusiva pertinenza in merito alla destinazione delle economie realizzate con il piano di razionalizzazione, l’Ente debba focalizzarsi sulla valutazione di eventuali mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro spettanti al collaboratore. La fattispecie non si configura, necessariamente, qualora si prospetti un’evoluzione delle competenze conoscitive e professionali del personale legate ad un processo di cambiamento nell’organizzazione della prestazione alla cittadinanza di un determinato servizio da cui discende l’economia di spesa”.