Indicazioni assai utili sul cd diritto di accesso civico generalizzato sono contenute nella circolare della Funzione Pubblica n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (cd FOIA)”.
La circolare, elaborata d’intesa con l’ANAC, si occupa soprattutto dei seguenti aspetti: le modalità di presentazione della richiesta, gli uffici competenti, i tempi di decisione, i controinteressati, i rifiuti non consentiti, il dialogo con i richiedenti, il registro degli accessi.
La circolare evidenzia l’ampiezza del diritto in esame, il cd FOIA, e contiene numerosi suggerimenti operativi. Ad essa sono allegati documenti operativi che possono essere utilizzati dai singoli enti.
Si deve ricordare che il Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione col Formez ha realizzato un secondo monitoraggio dopo quello relativo al primo trimestre 2017, sulle richieste di accesso FOIA . Esso evidenzia che siamo in presenza di un aumento delle richieste del + 21% rispetto al trimestre precedente. Ed ancora che si riduce il tempo di risposta delle amministrazioni: +46% rispetto alle istanze trattate nel trimestre precedente.
La normativa, che ricordiamo è contenuta nel D.Lgs. n. 97/2016, “ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)” e “mira a rafforzare il carattere democratico dell’ordinamento, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull’azione amministrativa”.
Le sue caratteristiche essenziali sono così riassunte dalla circolare: “A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale, il diritto di accesso generalizzato garantisce il bene conoscenza in via autonoma, a prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato. A differenza del diritto di accesso civico semplice, che riguarda esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall’articolo 5-bis. Conseguentemente è inammissibile il rifiuto fondato su altre ragioni. Pertanto, il diritto di accesso generalizzato: dal punto di vista soggettivo, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente; dal punto di vista oggettivo, è tendenzialmente onnicomprensivo”,
Le conseguenze di maggiore rilievo sono le seguenti: “il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere; le PA devono privilegiare il criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto di accesso generalizzato; ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o altro atto interno esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno”.