I comuni che non hanno inviato entro il termine del 31 marzo l’attestazione del rispetto del pareggio di bilancio non possono nel corso dello stesso anno effettuare assunzioni di personale né come mobilità volontaria, né come comando. Il divieto dettato dal legislatore deve essere inteso in senso assai ampio. Sono queste le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 287/2017
Occorre dare, con riferimento a questa disposizione, un’interpretazione estensiva del concetto di “assunzione di personale, non riconducibile soltanto alla nozione di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione inadempiente, ma estesa al più generale divieto di incremento della spesa di personale conseguente all’utilizzo in concreto, a qualunque titolo, di altro lavoratore. La Sezione non ha motivo di discostarsi da tale orientamento. In particolare questa Sezione, con deliberazione n. 879 del 2010, ha ritenuto, in relazione al divieto sancito dall’art. 76, comma 4 della legge 6 agosto 2008, n. 133 per violazione del patto di stabilità interno, che “poiché la mobilità in entrata di fatto si configura come una assunzione per l’ente subentrante, all’ente comunale che non ha rispettato i vincoli del patto di stabilità interno è preclusa la possibilità di ricorrere a detto istituto”.
Per il parere dei giudici contabili milanesi, inoltre “se le spese conseguenti al comando di personale appaiono neutre e consentite nell’ambito di una visione comparatistica tra varie amministrazioni pubbliche poiché insuscettibili di produrre un incremento della spesa pubblica globale, le stesse, riguardate sub specie di oneri economici gravanti su di una singola e determinata amministrazione inottemperante nell’approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato) si appalesano sicuramente incompatibili con il nuovo divieto, la cui ratio è individuata dal legislatore nella funzione sanzionatoria e quindi preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale. Emerge, pertanto, la finalizzazione del precetto normativo come indirizzata a precludere ogni e qualsivoglia spesa per il personale”.