Devono essere compresi nel tetto di spesa del personale gli oneri per lo svolgimento di prestazioni occasionali, anche se le stesse sono motivate da finalità sociali: è questo l’effetto obbligato dello svolgimento di prestazioni lavorative, soprattutto dopo il D.L. n. 50/2017. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 29/2017.
La deliberazione detta i seguenti due principi di diritto:
- “Le erogazioni di contributi individuali per prestazioni occasionali svolte per finalità solidaristiche, assistenziali o comunque di interesse sociale trovano la naturale disciplina nelle previsioni di cui all’articolo 54 bis del DL n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, secondo cui la relativa spesa è ricompresa tra gli oneri per il personale;
- La possibilità di ricorrere ad erogazioni finanziarie finalizzate a forme di sostegno sociale, mediante contribuzioni individuali al di fuori di un rapporto di lavoro – anche solo occasionale – è affidata alla valutazione del soggetto responsabile della gestione delle risorse finanziarie dell’ente locale, cui spetta, in concreto, di verificare la prevalenza della finalità solidaristica e l’insussistenza di elementi che depongano per l’instaurazione di un rapporto lavorativo”.
Ove queste prestazioni siano state inquadrate nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative non vi sono dubbi che siamo in presenza di spese del personale, stante le disposizioni di cui al comma 557 bis della legge n. 296/2006.
In tutti gli altri casi si deve tenere conto delle previsioni dettate dal recente articolo 54 bis del DL n. 50/2017, che ha istituito il contratto di prestazioni occasionali. Esso consente la instaurazione di questo tipo di rapporti “nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali”. In tale ambito rientrano anche “le ipotesi di erogazione di risorse finanziarie a finalità miste e quindi dirette ad acquisire prestazioni di facere per offrire sostegno sociale e solidaristico”.
Di conseguenza: “quando la finalità solidaristica passa per l’instaurazione di una prestazione di lavoro consentita alla PA .. la disciplina normativa è estremamente puntuale nell’affermare la riferibilità della relativa spessa agli oneri per il personale”. Siamo al di fuori di questo ambito “solamente nei casi in cui la finalità assistenziale sia assolutamente prevalente e non sussista alcun elemento che possa ricondurre sotto il profilo formale e sostanziale la prestazione ad un rapporto di lavoro, anche meramente occasionale; condizioni legittimanti delle quali, il gestore della risorsa erogata – nell’ampiezza delle scelte amministrative consentite dall’articolo 2 del TUEL-, dovrò dare, in concreto, motivatamente atto anche al di fuori della individuazione delle relative responsabilità”.