L’incentivazione delle funzioni tecniche non spetta nel caso di affidamento diretto e le singole amministrazioni devono dimostrare che le attività svolte sono remunerabili in applicazione del codice degli appalti, che al riguardo individua le fattispecie in modo tassativo. Possono essere così riassunte le principali indicazioni che si possono trarre dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 136/2018.
In primo luogo ci viene ricordato che in modo consolidato (sezioni di controllo della magistratura contabile della Lombardia, deliberazione 190/2017, del Veneto, delibera n. 445/2018, Lazio, delibera n. 57/2018 e Marche, delibera n. 28/2018) si può affermare che questi incentivi “possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive Anac dalla stessa richiamate) o il regolamento dell’ente, siano state affidate previo espletamento di una procedura comparativa”. Da questo assunto deriva la seguente conseguenza: “impossibilità di erogare l’incentivo in caso di affidamento diretto .. solo in presenza di una procedura di gara o, in generale, di una procedura competitiva è possibile accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dall’amministrazione, mentre le procedure eccezionali o non competitive sono sottratte all’incentivazione”.
La seconda indicazione fa riferimento al caso in cui la “selezione comparativa non sia imposta dalla legge, ma venga adottata volontariamente dall’amministrazione”. La deliberazione ci dice che occorre verificare se siamo nell’ambito delle attività che possono essere incentivate ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016. Ricordiamo che le attività previste da questa disposizione come incentivabili sono le seguenti: la programmazione della spesa per investimenti, la verifica preventiva dei progetti, la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione di contratti pubblici, il responsabile unico del procedimento, la direzione lavori ovvero la direzione dell’esecuzione, il collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, il collaudatore statico.