Solamente a fronte di prestazioni svolte in modo prevalente all’esterno può essere riconosciuta ai vigili questa indennità. Sono queste le principali indicazioni contenute nel parere Aran CFL 51. Leggiamo che: “il riconoscimento di questa indennità può essere garantito solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale”. Di conseguenza, “nei casi particolari in cui, per particolari esigenze organizzative dell’ente, o, in quelli di fruizione da parte del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni”.

Una ulteriore importante indicazione è la seguente: essa “non potrà essere erogata nei casi di assenza per l’intera giornata lavorativa, qualunque sia la motivazione della stessa”.