DOMANDA
Un comune ha assunto a tempo determinato per un anno un responsabile del servizio finanziario inquadrato nella Cat.D3 o, a seguito di avviso pubblico per la selezione per titoli e colloquio pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e sul relativo sito istituzionale. Tale rapporto, attivato all’esito delle operazioni di valutazioni espresse con punteggio svolte da una commissione esaminatrice, risulta ad oggi prorogato fino al termine massimo consentito dalla l.n. 368/ 2001 ovvero per altri 2 anni per il tempo massimo consentito, ossia 36 mesi e termina il 31 ottobre 2017, in ragione della vacanza del posto in pianta organica e dell’ indispensabilità delle funzioni facenti capo allo stesso.
Il soggetto sembrerebbe aver maturato i requisiti previsti per la c.d . stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs 75/2016 in quanto:
- a) è in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge delega n. 124 del 2015 ovvero al 28.08.2015 – con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
- b) è stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali espletate presso la stessa amministrazioni che procede all’assunzione
- c) al 31 dicembre 2017 ha maturato alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Sono possibili la stabilizzazione e nelle more la proroga?
RISPOSTA
Se il dipendente non è stato assunto ex articolo 110 TUEL la stabilizzazione è possibile in via diretta in quanto non vi sono particolari requisiti per il concorso tranne a mio avviso che da esso scaturisca una graduatoria e, nelle more, è possibile dare corso alla proroga del rapporto in essere ed anche al rinnovo, superando la durata massima triennale delle assunzioni a tempo determinato: Deve essere marcato a chiare lettere che non si tratta di assunzione ex articolo 110, a prescindere dalla tipologia di selezione concorsuale.