Specifici permessi sono previsti dal legislatore per la donazione di sangue e/o di midollo
osseo, nonché dei congedi per gli invalidi e per le cure termali. Anche in questi casi siamo
in presenza di richieste cui l’ente non può mancare di soddisfare, neppure in presenza di
ragioni organizzative.
Sono previsti permessi per i donatori di sangue, sulla base delle previsioni dettate
dall’articolo 1 della legge 584/1967. Questi permessi spettano per l’intera giornata in cui è
stato donato il sangue. Siamo ovviamente in presenza di un permesso che è pienamente
retribuito.
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 5 della legge n. 52/2001, i donatori di
midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per tutto il periodo necessario alla
donazione; in tali permessi devono essere comprese anche le giornate necessarie per lo
svolgimento degli accertamenti preventivi.
Spetta il congedo per le cure ai dipendenti pubblici che sono stati dichiarati invalidi: la
previsione è contenuta nell’articolo 7 del d.lgs n. 119/2011. La condizione è il possesso di
una invalidità minima del 50%. Questo congedo può essere concesso per un periodo non
superiore a 30 giorni all’anno, periodo che può essere anche frazionato. Occorre uno
stretto nesso tra le cure e la ragione della invalidità. Siamo in presenza di permessi
retribuiti che non entrano nel calcolo del periodo di comporto previsto per le assenze per
malattia. La relativa domanda deve essere di norma presentata almeno 3 giorni prima
dell’avvio delle cure; nel caso di comprovata urgenza può essere presentata anche entro
le 24 ore precedenti, comunque non oltre inizio dell’orario di lavoro.
Quanto alle cure termali, in via ordinaria si deve dare corso alla fruizione nell’ambito del
periodo di ferie. Solamente per le categorie dei mutilati, e degli invalidi di guerra e per
servizio, è normativamente possibile effettuare le cure prescritte in relazione al proprio
stato di invalidità utilizzando l’istituto della malattia.
Occorre ricordare che l’articolo 3, comma 42, della legge n. 537/1993, ha disposto la
abrogazione della possibilità di essere collocati in congedo straordinario o aspettativa per
infermità. Per il legislatore, in caso di indifferibilità delle cure che viene debitamente
certificata dal medico è possibile dare corso, è possibile dare corso alla fruizione del
congedo per malattia. Esso deve essere incluso nel periodo di comporto: in questa
direzione vanno le previsioni contenute nell’articolo 16, comma 5, legge 412/1991.
Negli altri casi viene fissato dalla normativa un periodo massimo di 15 giorni all’anno non
frazionabile. Questo periodo deve essere utilizzato garantendo un intervallo di almeno 15
giorni rispetto alla fruizione delle ferie.
Non viene prevista la visita fiscale.