Vengono aperti degli spiragli perchè le multe irrogate ai dirigenti per lo svolgimento di
attività svolte per conto dell’ente possano essere sostenute dall’amministrazione. Occorre
che vi sia uno stretto nesso con i compiti svolti ovvero che gli stessi siano direttamente
riconducibili alla amministrazione, che vi sia uno specifico interesse dell’ente ed a
condizione che sia adottato un specifico provvedimento adottato dall’organo di governo
competente, cioè negli enti locali e nelle regioni da parte della giunta. In questa direzione
vanno le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione penale n.
38260/2019.
Essa apre la strada alla possibilità che gli enti sostengano direttamente gli oneri per le
multe che vengono irrogate ai dipendenti e dirigenti per il mancato rispetto di vincoli dettati
dalla normativa, a partire dalla violazione degli obblighi dettati dal d.lgs. n. 81/2008 in
materia di sicurezza sul lavoro. Ricordiamo che attualmente tali sanzioni vengono irrogate
anche se sono state attivate da parte del dirigente tutte le iniziative per avviare il
superamento della condizione di pericolo e/o violazione delle disposizioni, nonché nel
caso in cui lo stesso abbia concretamente messo in essere tutte le segnalazioni, a partire
dalla richiesta dei fondi eventualmente necessari.
La sentenza è stata dettata con riferimento ad una società controllata da un ente locale: in
primo luogo sono state ritenute applicabili le regole dettate per le amministrazioni
pubbliche. Viene inoltre confermata la sussistenza del reato di peculato in quanto
l’assunzione degli oneri connessi al pagamento a carico della società delle sanzioni
irrogate al presidente, a dirigenti e dipendenti per violazioni delle disposizioni in materia di
sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale è stata disposta senza che gli organi di governo
dell’ente abbiano adottato preventivamente uno specifico provvedimento autorizzatorio. Di
qui la contestazione del reato di peculato per cd distrazione.
La sentenza ci dice in primo luogo che “la normativa in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro prevede una duplice tipologia di sanzioni, di natura amministrativa e penale, e
come a tali profili di responsabilità può aggiungersi la responsabilità civile dell’autore del
fatto illecito nei confronti del soggetto che sia stato eventualmente danneggiato.. in
relazione agli illeciti di natura amministrativa, trova applicazione l’art. 6, commi 3 e 4, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, là dove prevede la responsabilità della persona giuridica
(datore di lavoro) al pagamento della sanzione in solido con l’autore – persona fisica –
della violazione (responsabile legale o mero dipendente dell’ente) che abbia commesso
l’illecito nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, salvo il regresso nei confronti di
quest’ultimo”.
Essa aggiunge che sono diverse le regole da applicare “in materia penale – in relazione
alla quale la responsabilità è personale“. In questi casi, “l’ente (datore di lavoro) non può
rispondere penalmente delle contravvenzioni commesse dal proprio legale rappresentante
o dipendente, salvo non ricorrano i presupposti per la responsabilità amministrativa
derivante da reato ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (segnatamente ex art. 25-
septies, per omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). La persona giuridica può invece essere
chiamata a rispondere sul piano civile delle conseguenze pregiudizievoli provocate dal
proprio addetto in forza della previsione dell’art. 2049 cod. civ., che contempla
espressamente la responsabilità – per fatto altrui – del datore di lavoro per i danni
cagionati dai propri dipendenti nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Chiarisce inoltre che “l’ente può essere chiamato a rispondere civilmente soltanto qualora,
tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate, sussista un rapporto di occasionalità
necessaria.. la persona giuridica può essere chiamata a rispondere del pagamento della
sanzione pecuniaria applicata al proprio legale rappresentante, amministratore o
dipendente ai sensi dell’art. 197 cod. pen., allorché si tratti di reato che costituisca

violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole ovvero commesso
nell’interesse dell’ente”.
La sentenza stabilisce inoltre che “in relazione alle contravvenzioni in materia di sicurezza
e di igiene del lavoro, l’adempimento alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e il
pagamento della sanzione amministrativa effettuato, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 19 dicembre
1994, n. 758, dal legale rappresentante della società faccia scattare l’effetto estintivo a
favore del contravventore, amministratore o dipendente dell’ente all’epoca
dell’accertamento.. E’ dunque pacifico che l’ente possa legittimamente provvedere al
(tempestivo) pagamento in sede amministrativa della somma di denaro in luogo del
proprio addetto o soggetto apicale, cosi da determinare – qualora ricorra anche l’ulteriore
condizione dell’adempimento tempestivo alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza
– l’effetto estintivo del reato contravvenzionale contestato. Il che tuttavia non significa che
la persona giuridica sia solidalmente responsabile al pagamento della sanzione
amministrativa funzionale all’estinzione del reato contravvenzionale”
Essa aggiunge inoltre che “la diretta attivazione della persona giuridica nell’ambito della
procedura estintiva dell’illecito penale prevista dall’art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758,
non può dunque ritenersi necessitata dalla previsione di una responsabilità (penale) in
solido, ma può dipendere da regole interne all’ente ovvero dallo specifico rapporto
contrattuale che lega ad esso il dipendente”.
Viene aggiunto che “ferma la possibilità per l’ente di provvedere al pagamento della
sanzione amministrativa con valenza estintiva della contravvenzione elevata al proprio
dipendente, l’impiego di risorse economiche della persona giuridica a detto fine
presuppone l’adozione di un atto formale da parte dell’ente che deliberi l’uscita di cassa,
seguendo le procedure interne previste dal proprio statuto o comunque dal regolamento
interno nonché previa verifica dei relativi presupposti. Come si è testé delineato, la
responsabilità civile dell’ente per il fatto del proprio dipendente ex art. 2049 cod. civ. e
l’obbligazione civile ex art. 197 cod. pen. non discendono automaticamente per il mero
rapporto lavorativo fra ente e addetto, ma postulano la sussistenza delle specifiche
condizioni sopra delineate (un rapporto di occasionalità necessaria fra l’illecito e le
mansioni svolte dall’addetto, quanto alla responsabilità civile, la violazione degli obblighi
inerenti alla qualità rivesta dal colpevole ovvero la commissione nell’interesse dell’ente,
l’obbligazione civile al pagamento della sanzione pecuniaria)”. Di conseguenza non è
sufficiente l’adozione dell’atto da parte di un dirigente, ma occorre una formale assunzione
di responsabilità da parte degli organi di governo.
Conclusivamente ci viene detto che che si può “legittimamente impegnare risorse dell’ente
per provvedere al pagamento della sanzione in forma ridotta prevista ai fini dell’estinzione
dei reati attribuiti ai propri dipendenti”, nel caso specifico siamo in presenza “di
contravvenzioni derivanti da violazioni della normativa in materia di infortuni sul lavoro
strettamente connesse all’attività della società, contestate a soggetti che rivestivano
cariche all’interno della medesima società”. Per cui, “la destinazione all’estinzione di tali
contravvenzioni delle risorse dell’ente, vincolate alla realizzazione di un interesse pubblico
(segnatamente allo svolgimento di servizi connessi alla tutela dell’igiene e della sicurezza
ambientale) presupponeva nondimeno l’adozione di un provvedimento formale da parte
dell’organo d’amministrazione, previa verifica dell’esistenza di norme interne legittimanti la
fuoriuscita di cassa e di uno specifico interesse della società alla pronta estinzione degli
illeciti (connesso ai profili di responsabilità civile – e non penale – sopra delineati)”.