DOMANDA
L’art. 243/bis del TUEL dispone che l’ente che ricorre al piano di riequilibrio pluriennale e utilizza il fondo di rotazione deve..”a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento delle dotazioni organiche”. Quali sono le risorse da tagliare?

 

RISPOSTA

Gli enti che ricorrono al piano di riequlibrio pluriennale e che utilizzano il fondo di rotazione non possono inserire oggi nei fondi, anche se tali risorse avevano già inserito in passato, le risorse di cui all’articolo 67, comma 3, lettera i) e comma 5) lettera b), mentre se le avevano già inserite le devono togliere. Se le avevano inserite o anche per la prima volta possono inserire le risorse di cui all’articolo 67, comma 5, lettera a), cioè quelle connesse all’aumento del personale delle dotazioni organiche. Lo stesso discorso vale anche per il fondo della dirigenza ex articolo 26, comma 3, CCNL 23.12.1999, il che determina in molti enti un drastico taglio delle risorse per il salario accessorio dei dirigenti. Non vi è alcuna disposizione che imponga di tagliare le risorse per la incentivazione della performance, per la retribuzione di risultato etc. In questa direzione anche le previsioni di cui all’articolo 67, comma 6, ultimo periodo del CCNL 21.5.2018.