I revisori dei conti hanno l’obbligo di verificare la concreta applicazione delle norme dettate
dai contratti collettivi decentrati integrativi, non potendo limitarsi solamente alla verifica
degli aspetti finanziari. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte n.
112/2019.
In primo luogo ci viene detto che, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto
collettivo decentrato integrativo nel corso dell’anno, l’ente avrebbe dovuto “provvedere al
relativo accantonamento di tali risorse vincolate”.
Ed ancora, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 40 bis, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001, il controllo del o dei revisori dei conti “attiene al rispetto da parte del contratto
integrativo di tutti i vincoli comunque derivanti da norme di legge, e non solo di quelli
relativi alla misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio.
Come evidenziato dalla circolare vademecum della Ragioneria Generale dello Stato per la
revisioni amministrativo contabile degli enti ed organismi pubblici, questo controllo si deve
estendere, sia per il contratto del personale sia per quello della dirigenza, anche alla “fase
gestionale, cioè allorchè le clausole contrattuali trovano concreta applicazione. Vanno
eseguiti controlli circa le modalità applicative dei contratti, soprattutto relativamente alla
correttezza delle indennità effettivamente erogate, dell’applicazione dei criteri di selettività
nell’erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e
nell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.