La Direttiva della Funzione Pubblica 25 febbraio n. 1 “Prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all' articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020”
fornisce una serie di precetti ed indicazioni per le PA poste al di fuori della zona di
emergenza. Esse “continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria
competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le
proprie attività istituzionali”.
In particolare:
1) devono privilegiare “modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa,
favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li
rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi
pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la
cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell' asilo nido e della
scuola dell' infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso
al lavoro agile”;
2) i dipendenti hanno l’obbligo di comunicare al proprio ente se provengono da una
delle aree interessate dalla citata emergenza epidemiologica e/o se hanno “avuto
contatto con persone provenienti dalle medesime aree”;
3) occorre svolgere “le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come
ogni forma di riunione e attività formativa (quali convegni, seminari di
aggiornamento professionale , etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da
assicurare, in relazione all' entità dell' emergenza epidemiologica, un adeguato
distanziamento”; il che deve essere perseguito, anche attraverso la turnazione,
nella erogazione dei servizi di mensa;
4) le missioni devono essere ridotte al minimo indispensabile, privilegiando ove
possibile il ricorso alle conference call;
5) riprogrammazione delle date di svolgimento dei concorsi, con obbligo di
segnalazione -per quelli già indetti- alla Protezione civile, alle regioni ed ai comuni
per la adozione da parte di questi enti di iniziative di eventuale sospensione
“comunicando la sede, le date programmate per lo svolgimento delle prove, nonché
il numero e la provenienza territoriale in termini di residenza e/o domicilio dei
candidate” e gli stessi enti che hanno indetto tali procedure possono comunque
motivatamente adottare provvedimenti di rinvio;
6) evitare il sovraffolamento, in particolare negli uffici aperti al pubblico, garantire
“un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti”, mantenere
un'adeguata distanza con l' utenza”, collocare “dispensatori di disinfettante o
antisettico per le mani, salviette asciugamano mono uso” e, ove necessario, rendere
disponibili mascherine e guanti per i dipendenti a contatto con il pubblico e siano
pubblicate le informazioni sanitarie;
7) comunicare all’indirizzo internet protocollo_dfp@mailbox.governo.it le iniziative
assunte.