Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 87 del d.l. n. 18/2020 la circolare della
Funzione Pubblica n. 2 dello 1 aprile “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n.
18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid 19” – Circolare esplicativa”, ci dà la seguente indicazione: il legislatore vuole che
gli enti si limitino solo alle “attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e
alle attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo:
pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità
dei locali), sia all’utenza esterna”.

Ha notevole importanza la seguente indicazione: ciò “non significa che – qualora una PA non individui le attività indifferibili da svolgere in presenza – il lavoratore sia automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro”.
Per raggiungere questa finalità la disposizione offre “alle amministrazioni un ventaglio di
strumenti – ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, nel rispetto della
contrattazione collettiva, e altri analoghi istituti, ove previsti dalla contrattazione medesima
– modulabili, a seconda delle necessità organizzative proprie di ciascun ufficio, e riferibili
all’intero assetto organizzativo e non al singolo dipendente”.
Sulle ferie pregresse leggiamo che “occorre fare riferimento a quelle maturate e non
fruite, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di
lavoro e nell'ambito dell'esercizio delle prerogative datoriali” ed inoltre che, “oltre alle ferie del 2018 o precedenti, la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite”. Per cui “le PA possono ricorrere all’istituto delle ferie, se del caso a
rotazione o intervallate con il lavoro agile, anche in ragione dei picchi di attività”.
Ed inoltre, “dopo aver valutato la praticabilità dei predetti istituti, le amministrazioni
possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, fermo restando
che il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di
legge e che l’amministrazione non corrisponde solo l’indennità sostitutiva di mensa, ove
prevista”.

Inoltre, si può fare ricorso a questo istituto “solo dopo aver verificato la non
praticabilità delle soluzioni alternative individuate dal medesimo comma: lavoro agile,
ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, analoghi istituti – è possibile prevedere,
come extrema ratio e pur sempre in casi puntuali, di esentare il personale dipendente, con equiparazione del periodo di esenzione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge e, quindi, senza ripercussioni sulla loro retribuzione e senza che l’istituto incida negativamente ai fini della valutazione e dell’erogazione del trattamento accessorio”.

Ed inoltre, “il provvedimento di esenzione dovrà, quindi, illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazione in ordine ad ogni dipendente esentato, dando conto del ricorrere dei richiamati presupposti”. Posto che i dirigenti ed i titolari di posizione organizzativa “svolgono una preminente funzione di coordinamento e direzione, appare estremamente difficile ipotizzare il ricorso all’esenzione dal servizio, considerato che le relative attività lavorative appaiono in ogni caso compatibili con lo svolgimento in modalità agile”.