L’incentivo per le funzioni tecniche può essere erogato anche nel caso di ricorso a
procedure comparative: è questa la, per molti versi, innovativa indicazione contenuta nella
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia
Romagna n. 33/2020.
Riprendendo i principi già fissati dalle sezioni di controllo delle Marche e della Lombardia,
“il presupposto della gara cui fa riferimento il citato articolo 113, comma 2, d.lgs. n.
50/2016, può dirsi sussistente anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale,
alla procedura comparativa di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 50/2016”.
Viene inoltre evidenziato che in questa direzione vanno anche le indicazioni dell’ANAC.
“Rimane fermo che detti incentivi dovranno essere corrisposti nel rispetto del disposto
dell’articolo 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l’appostamento di risorse
finanziarie, a valere su stanziamenti di bilancio dell’ente, in un fondo destinato
all’incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici in misura non superiore al 2% delle stesse risorse, modulate sull’importo dei
lavori, servizi e forniture, posti a base di gare, tenuto conto del programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici elaborato secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico finanziaria degli enti”.