A seguito delle disposizioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, la mobilità volontaria
non è più neutra ai fini della determinazione delle capacità assunzionali: possono essere
così riassunte le principali indicazioni contenute nel parere della Ragioneria Generale
dello Stato 238243 del 16 dicembre “Richiesta di parere circa gli oneri relativi la
stabilizzazione delle posizioni di comando, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 –
Mobilità da Regioni e Comuni”.
Si deve ricordare che il principio della neutralità della mobilità in entrata ed in uscita tra le
amministrazioni che hanno vincoli alle assunzioni è stato dettato dall’articolo 14, comma 7,
del d.l. n. 95/2012.
Evidenzia il parere che nel nuovo quadro legislativo dettato dal d.l. cd
crescita “la neutralità finanziaria della mobilità non può essere utilmente riconfermata ai fini della determinazione degli spazi assunzionali degli enti, essendo gli stessi ora correlati
dalla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in relazione a specifici valori soglia,
differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il
personale (senza alcuna differenziazione tra le diverse modalità di reclutamento e la
diversa natura del rapporto: concorso, mobilità, tempo indeterminato, etc) al lordo degli
oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli
ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità
stanziato in bilancio di previsione”.
Queste disposizioni sono entrate in vigore con i decreti attuativi, cioè per le regioni dallo 1 gennaio 2020 e per i comuni dal 20 aprile 2020, mentre non sono ancora entrate in vigore per le province e le città metropolitane.