Occorre rispettare il seguente percorso procedurale per potere dare corso ad assunzioni di
personale:
– Tutte le assunzioni, ivi comprese quelle a tempo determinato almeno come criteri
generali, vanno comprese nel programma annuale e triennale del fabbisogno del
personale. Il parere della sezione delle autonomie n. 10/2020 chiarisce che lo
scavalco condiviso, il comando entro il debito orario di 36 ore e le convenzioni entro
tale tetto non sono da considerare come assunzioni e quindi non vanno comprese
nel programma del fabbisogno del personale;
– Nel caso in cui nell’ente vi siano dei dipendenti a tempo indeterminato in part time e
si intenda procedere con assunzioni a tempo indeterminato e pieno per la stessa
categoria e profilo, occorre prioritariamente avere accertato che i dipendenti in part
time non sono disponibili alla trasformazione a tempo pieno;
– Il programma del fabbisogno del personale non è oggetto, per il CCNL 21.5.2018,
di informazione preventiva, mentre lo è -anche se non si può attivare il confronto-
per il CCNL dei segretari e dei dirigenti del 17.12.2020. Si suggerisce di dare
comunque corso alla informazione preventiva;
– I comuni dissestati, strutturalmente deficitari e/o in cd predisssesto devono
trasmettere alla COSFEL del Ministero dell’Interno la propria programmazione del
fabbisogno del personale, la cui applicabilità è subordinata alla sua approvazione
da parte di tale organismo;
– Gli enti, prima di dare il via alle procedure di assunzioni di personale a tempo
indeterminato o determinato per una durata superiore a 12 mesi (salvo il ricorso
all’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000), devono dare corso alla comunicazione di cui
all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 per l’eventuale assegnazione di dipendenti
pubblici che sono stati collocati in disponibilità nella propria amministrazione.
Tale vincolo non si applica nel caso di assunzioni di categorie protette per coprire la cd
quota d’obbligo (Linee Guida n. 1/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica);
– Fino a tutto il 2021 la mobilità volontaria, prima di dare corso ad assunzioni a tempo
indeterminato, non è obbligatoria.