La incentivazione delle funzioni tecniche richiede come presupposto che vi sia stato un
affidamento con procedure concorsuali o comunque comparative e che non si dia dato
corso ad un affidamento diretto. Anche i dipendenti di altre amministrazioni che svolgono
attività di ausilio possono essere individuati come destinatari di questa forma di
incentivazione e possono esserlo se direttori dell’esecuzione. Non possono essere
finanziate le attività svolte dai dipendenti pubblici nel project financing. Sono queste le più
recenti indicazioni che derivano dalle deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei
Conti sull’applicazione dell’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016
L’AFFIDAMENTO DIRETTO
Mentre per l’affidamento diretto previa valutazione di preventivi la incentivazione delle
funzioni tecniche va corrisposta, nella ipotesi di affidamento diretto senza valutazione di
preventivi tale incentivo non può essere corrisposto, salvo che venga svolta una
procedura sostanzialmente comparativa. In questa direzione vanno le indicazioni
contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto
n. 121/2020.
In premessa leggiamo che “gli incentivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia hanno
una funzione premiante di competenze e responsabilità legate inscindibilmente allo
svolgimento di peculiari funzioni tecniche, nell’ambito di iter predeterminati e per risultati
conseguiti”. Altro elemento che viene subito evidenziato è il seguente: per indicazioni
costanti, “la disposizione autorizza l’erogazione di emolumenti accessori in favore del
personale interno delle Pubbliche Amministrazioni in presenza di determinati requisiti: 1)
l’adozione di un regolamento interno, 2) la stipula di un accordo di contrattazione
decentrata, 3) il previo espletamento di una procedura comparativa per l’affidamento del
contratto di lavoro, servizio o fornitura”.
Appare legittima, sulla scorta del parere della sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti dell’Emilia-Romagna n. 33/2020, “l’erogazione degli incentivi tecnici se a monte vi
sia stato l’espletamento di una gara, la quale può ritenersi sussistente anche nell’ipotesi
del ricorso, da parte dell’ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all’art. 36,
comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016”.
Le conclusioni sono le seguenti: “la gara e/o la procedura comparativa che nell’art. 113 cit.
costituisce il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile per il riconoscimento
degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di
mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione
concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla
valutazione comparativa tra le diverse offerte da confrontare secondo i canoni della
economicità, dell’efficacia, dell’efficienza contrattuale, recepiti in parametri trasposti
preventivamente in un capitolato tecnico, a contenuto più o meno complesso, secondo la
diversa tipologia ed il diverso oggetto del contratto da affidare. L’affidamento diretto ex art.
36 comma 2 lett. a) consentito in regime derogatorio a temporalità limitata dal D.L. 76/20
per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e
forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35 (… ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, v.
mod. in legge di conversione 11 settembre 2020 n.120) continua a rimanere escluso dalla
disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co.2, D. Lgs. n. 50/2016, salve le ipotesi nelle
quali per la complessità della fattispecie contrattuale l’amministrazione, nonostante la
forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura
sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della

determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla
forma, di matrice comunitaria”.
GLI APPALTI INCENTIVABILI
Non possono essere incentivati gli affidamenti con procedure eccezionali e non
competitive. Sono queste le indicazioni, per molti versi analoghe, contenute nella
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n.
60/2020. “È pacifico che il presupposto indefettibile di operatività dell’istituto
sia l’espletamento di una pubblica gara .. le funzioni tecniche svolte da dipendenti in
procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto, come nel caso
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del codice, non sono incentivabili mediante gli emolumenti
premiali di cui al comma 2 dell’art. 113 del codice stesso che presuppone la costituzione di
un Fondo e non fa discendere la corresponsione del compenso incentivante – in via
sinallagmatica e diretta – dal compimento della prestazione lavorativa, alla luce della
previsione legale, analogamente a quanto avviene per i professionisti esterni.  Di qui la
pacifica convinzione, maturata nella giurisprudenza di questa Corte, per cui le procedure
eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione”.
Inoltre la deliberazione ricorda che “la giurisprudenza di questa Corte, relativamente
agli appalti di servizi e forniture, ha ulteriormente precisato come il compenso
premiante possa essere riconosciuto nel solo caso in cui risulti obbligatoria la nomina
del direttore dell’esecuzione e, quindi, nel solo caso di servizi di importo superiore
a 500.000 euro” o nelle altre fattispecie complesse previste dalle Linee Guida Anac.
LE ATTIVITA’ SVOLTE DAI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
Anche i dipendenti di altre PA che svolgono le attività di ausilio alla progettazione
concorrono alla incentivazione delle funzioni tecniche. In questa direzione vanno le
indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti dell’Emilia-Romagna n. 87/2020.
Ecco il principio di diritto affermato: “le attività di verifica preventiva della progettazione di
cui all’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, svolta dai soggetti o dal soggetto individuati dal comma
6 dell’art. 26 nel rispetto delle condizioni di incompatibilità di cui al successivo comma 7,
nonché caratterizzata in concreto da una particolare complessità che consenta di
derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, è
incentivabile, ricorrendone le condizioni generali, anche a favore del dipendente pubblico
di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante”.
In premessa leggiamo che “la ratio della disciplina va rinvenuta, ad oggi, nella finalità di
accrescere l’efficienza della spesa attraverso l’incentivazione di un novero di attività
funzionali alla realizzazione di appalti di ogni tipo, realizzabili da parte di dipendenti delle
stazioni appaltanti a tali attività assegnati, senza che i relativi oneri gravino sui vincoli di
spesa in materia di personale. Tale ultima previsione supporta peraltro il principio di non
estensibilità in via analogica della disciplina in esame”. Ed ancora ci viene detto che la
finalità è quella “di accrescere l’efficienza della spesa attraverso l’incentivazione di un
novero di attività, anche puramente amministrative, pur sempre funzionali alla
realizzazione di appalti. Tale finalità non sembra in effetti in alcun modo contraddetta dal
ricorso a professionalità reperibili nell’ambito dei soggetti qualificati come amministrazioni
aggiudicatrici”.
Le condizioni di carattere generale che consentono la incentivazione delle funzioni
tecniche sono le seguenti: “a. che l’Amministrazione sia dotata di apposito regolamento
interno, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi
diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere dettagliatamene
le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati. Occorre a tal proposito rilevare

che il comma 3 dell’art. 113 fa obbligo all'Amministrazione aggiudicatrice di stabilire i criteri
e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro
nel caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi: una condizione, questa, che collega
necessariamente l’erogazione dell’incentivo al completamento dell’opera o all’esecuzione
della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto in conformità ai costi ed ai tempi
prestabiliti; b. che le risorse finanziarie del fondo siano ripartite, per ciascuna opera,
lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale; c. che il relativo impegno di spesa sia assunto a
valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione
di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di
gara (e dunque che alla base dell’affidamento vi sia una procedura di gara; d. che
l’incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del
trattamento economico complessivo”.
Ci viene detto che “gli indici normativi non sembrano negare in alcun modo la possibilità di
incentivare il dipendente di altra amministrazione a fronte dello svolgimento di funzioni
tecniche”. In questa direzione il comma 5, quarto periodo, dell’articolo 113 del d.lgs. n.
50/2016.
IL DIRETTORE ESECUZIONE DIPENDENTE DA ALTRA PA
Per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della
Lombardia n. 111/2020, nel caso di procedura di gara svolta da un’altra pubblica
amministrazione, i compensi per il direttore dell’esecuzione che sia dipendente di altro
ente possono essere erogati.
Leggiamo testualmente, richiamando il parere della sezione di controllo dell’Emilia-
Romagna n. 30/2020, che: “può ritenersi ammissibile ed in linea con il vigente panorama
legislativo, il riconoscimento degli incentivi tecnici in capo al direttore dell’esecuzione
purchè appositamente nominato e previo esperimento a monte di una gara di appalto,
anche nell’ipotesi in cui l’ente si è avvalso per l’espletamento e la gestione della procedura
ad evidenza pubblica della CUC”.
IL PROJECT FINANCING
Non possono essere incentivate come funzioni tecniche le attività svolte dai dipendenti
pubblici nell’ambito del cd project financing, mentre se sussistono le condizioni previste
dalla normativa le attività svolte nell’ambito di un accordo quadro sono incentivabili. Sono
queste le indicazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della
Lombardia n. 110/2020.
Leggiamo in primo luogo che “ove oggetto dell’accordo quadro è una delle attività previste
dal legislatore (lavori , servizi e forniture), sia stata effettuata a monte una procedura di
gara e i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto
affidato per mezzo dell’accordo quadro in questione, non sussistono motivi ostativi
all’applicazione dello strumento degli incentivi anche a tale schema negoziale”.
Viene ribadito come “il principio enunciato dalla Sezione delle Autonomie (che esclude
l’applicazione degli incentivi alle concessioni) trovi completa e totale applicazione non solo
nell’ipotesi di concessione, ma anche nel caso in cui la questione attenga ad altre forme
contrattuali come, per l’appunto, nel caso di forme di Partenariato Pubblico Privato”. Per
cui si “ritiene non applicabile all’istituto del project financing la disciplina di cui all’art.113
del d.lgs. 50/2016”.