Nel caso di mobilità occorre basarsi sul trattamento economico e sull’inquadramento in
essere. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella sentenza della sezione
lavoro della Corte di Cassazione n. 11551/2021, applicando -nel caso di mobilità
intercompartimentale lo specifico decreto attuativo dell’articolo 29 bis del d.lgs. n.
165/2001.
Leggiamo che “l’espressione di carattere atecnico passaggio diretto contenuta nell’articolo
30 del d.lgs. n. 165/2001 non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma uno
strumento attuativo del trasferimento del personale da una amministrazione ad un’altra,
trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e
condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e
del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto
disciplinata dagli articoli 1406 codice civile e seguenti, visto che comporta il trasferimento
soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando
immutati gli elementi oggettivi essenziali”.
Ed ancora, “l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai
dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di
provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto
dell’amministrazione cessionaria ed a tal fine occorre tenere conto anche delle posizioni
economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno di un’area, una
progressione di carriera”. Occorre evitare che “l’istituto della mobilità tra enti pubblici
diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione strisciante del personale trasferito,
atteso che la stessa attribuzione della posizione retributiva , lungi dall’esprime soltanto un
valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica
ai successivi passaggi di area”.
Lo stesso principio della “rilevanza delle posizioni economiche trova conferma del DPCM
26 giugno 2015”, con il quale sono state individuate le tabelle di corrispondenza ai fini
della mobilità intercompartimentale.