Con cadenza annuale si possono contrattare le risorse del fondo, mentre la disciplina degli
aspetti normativi e dei criteri di ripartizione del fondo deve essere effettuata con cadenza
triennale. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nel parere Aran protocollo
entrata 3706.
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 8 del CCNL 21.5.2018 “per il contratto
integrativo è prevista una durata triennale, sia per la parte normativa che per quella
economica. La medesima norma prevede che i criteri di ripartizione delle risorse tra le
diverse finalità possano essere negoziati anche con cadenza annuale. Questa ultima
previsione potrà essere applicata solo nei casi in cui le parti negoziali ritengano di
procedere ad una rivisitazione dei criteri di ripartizione delle risorse precedentemente
adottati, sempre in sede di contrattazione integrativa”.
Aggiunge l’Aran che “il primo compito del contratto integrativo si identifica con la esatta
individuazione dei criteri per distribuire le risorse disponibili tra le diverse finalità di utilizzo, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse…
Il vincolo della contrattazione integrativa si può ritenere sussistente solo in relazione ai criteri di ripartizione delle risorse complessivamente disponibili presso l’ente tra i diversi istituti e le diverse finalità di spesa”.
Successivamente i criteri oggetto di contrattazione devono essere concretamente
applicati. Aggiunge il parere che, “pur non indicandosi i valori numerici relativi a ciascuna
voce di utilizzo, i criteri contrattati devono essere esplicitati in modo tale da consentire
comunque di avere contezza delle somme spendibili per ciascuna finalità”.